AssoAmbiente

Circolari

218/2021/NA

L’Agenzia delle entrate, in risposta alla richiesta di Consulenza giuridica 27 agosto 2021, n. 11 formulata da un’Associazione, ha chiarito che le attività di raccolta/trasporto e smaltimento rifiuti effettuate da soggetto diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio da interventi di recupero edilizio non godono dell'aliquota IVA ridotta del 10 %.

L’Associazione proponente, premesso che le sue associate svolgono fra l’altro, “attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i rifiuti del capitolo 17 00 00 “rifiuti operazioni di costruzione e demolizione”) e/o attività di bonifica dei beni contenenti amianto”, e in considerazione del fatto che il n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 (Decreto IVA) prevede che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio godono dell'aliquota Iva agevolata del 10%, ha chiesto di sapere se il trasportatore può applicare al privato cittadino l’IVA agevolata per il servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto” - CER 17 - prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, e se l’impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore IVA agevolata al 10% per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli vengono conferiti dal trasportatore, in quanto attività “accessorie” alla prestazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di raccolta/trasporto dei rifiuti edilizi derivanti da tali interventi — nonché gli oneri per l'attività di smaltimento — non possono godere di tale aliquota agevolata in quanto non possono ritenersi attività accessorie all’attività di recupero edilizio. A tal proposito ha specificato che una prestazione di servizi è accessoria a un'operazione principale quando: integra, completa e rende possibile quest'ultima; è resa direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese); è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale. Nel caso di specie l'attività edilizia e quelle di gestione rifiuti non sono eseguite dallo stesso soggetto.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al documento dell'Agenzia delle Entrate, in allegato alla presente..

» 31.08.2021
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