Con ordinanza n. 16975 del 16.06.2021 la Cassazione ribadisce che, nell’ambito dei contratti d’appalto, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava anche sul committente se egli interviene nella gestione dei rifiuti affidata all’appaltatore e indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti.
L’Ordinanza in oggetto richiama la sentenza n. 39952/2019 dello stesso Giudice e ribadisce che il trasferimento degli obblighi in materia di rifiuti, nell'ambito di un contratto di appalto, non possa comportare il venir meno della responsabilità del produttore degli stessi e che essa, pur gravando in generale sull'appaltatore ed esecutore dei lavori, ben può essere condivisa, nel caso di concorso, con il committente che partecipa direttamente alla condotta illecita.
In applicazione di tale orientamento, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di un'impresa contro alcune sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Toscana per l'omesso versamento della tassa per il conferimento in discarica dei rifiuti in relazione a due discariche abusive. Avendo infatti indicato all'appaltatore dei lavori il luogo – di cui aveva la disponibilità, pur non essendone proprietario - dove smaltire il materiale scavato, il committente dei lavori edili ha concorso nella realizzazione dell'illecito.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia all’Ordinanza allegata.