AssoAmbiente

Circolari

257/2021/MI

Con il messaggio n. 3390 del 7 ottobre u.s., l’INPS ha emanato le istruzioni per la presentazione delle domande di assegno ordinario in favore delle aziende iscritte al Fondo di settore dei Servizi Ambientali.

Come noto, l’assegno ordinario è un ammortizzatore sociale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale o dai Fondi bilaterali di settore, disciplinato dall’articolo 30 del d. lgs. n. 148/2015 (il quale a sua volta rimanda alla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui agli articoli 9 e seguenti dello stesso decreto legislativo).

In sostanza, la domanda di assegno ordinario ha come presupposto il verificarsi delle causali di legge per l’ottenimento della CIGO (eventi transitori, situazioni temporanee di mercato, etc.), tali da determinare una riduzione o sospensione delle prestazioni lavorative e la prestazione ha lo scopo, come noto, di integrare in parte la conseguente diminuzione di reddito dei lavoratori.

Come noto da precedenti circolari Assoambiente, il Fondo di settore deve intendersi operativo dal 7 agosto 2020, data di emanazione del Decreto Ministeriale di nomina del Comitato Amministratore del Fondo (cfr. circolare Assoambiente n. 232 del 2.9.2020), mentre con la circolare INPS n. 86/2021 sono state fornite le istruzioni operative in ordine agli obblighi contributivi delle imprese (cfr. circolare Assoambiente n. 175 del 21.6.2021).

Ciononostante, permangono tuttora elementi di non chiarezza circa l’ambito di applicazione del Fondo dei Servizi Ambientali, considerato che diverse sono le segnalazioni di aziende, anche associate, che pur operando nel settore ed avendo sempre versato i contributi di legge al Fondo di Integrazione Salariale, sono inquadrate con codici ATECO non contemplati nel Fondo.

Sono in corso contatti con l’INPS per limitare quanto più possibile distorsioni, in ogni senso, nell’area di applicazione del Fondo di settore.

***

Per quanto concerne le domande per le prestazioni, il Messaggio allegato precisa che il periodo intercorrente tra l’operatività del Fondo (come detto sopra, 7 agosto 2020) e la pubblicazione del Messaggio è ininfluente ai fini dei termini per le richieste di prestazioni di assegno ordinario: in pratica, le aziende potrebbero, entro il prossimo 22 ottobre (15 giorni dalla pubblicazione del Messaggio) presentare domanda per assegno ordinario in relazione a periodi di sospensione o riduzione della prestazione lavorativa verificatisi dal 23 luglio 2020 in poi.

Periodo in realtà quasi interamente coperto dalle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale specificamente previste dalla legislazione emergenziale (articoli 19 e seguenti del decreto-legge n. 18/2020, e successive modifiche), per cui ragionevolmente eventuali sospensioni o riduzioni delle attività verificatesi nel periodo citato sono state già a tempo debito, si presume, oggetto di specifiche richieste.

Ad ogni modo, il Messaggio chiarisce che, a partire dal 7 ottobre scorso, le imprese appartenenti al Fondo di Solidarietà dovranno presentare al Fondo stesso, e non più al F.I.S., anche le domande di prestazioni con causale “COVID19”.

Infine, il Messaggio annuncia la prossima pubblicazione di una circolare INPS finalizzata ad illustrare la disciplina dell’assegno ordinario e delle prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione “NASPI”.

» 13.10.2021
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