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Circolari

283/2021/LE

La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell’11 novembre 2021 (causa C-315120), ha deciso che anche ai rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne alteri la natura può essere vietato l'export ai sensi del Regolamento 1013/2006/CE.

La pronuncia ha riguardato un’impresa che aveva chiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione preventiva per la spedizione, verso un cementificio sito in Slovenia, di rifiuti urbani non differenziati prodotti in Italia. Tali rifiuti post trattamento erano stati classificati con codice EER 191212, perdendo la precedente classificazione di rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

I Giudici europei hanno dato ragione alla Regione Veneto che si è opposta alla spedizione basandosi sul diritto dell’Unione e sulla normativa nazionale ritenendo, a tale ultimo proposito, applicabile alla fattispecie in esame l’art. 182-bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 che prescrive che i rifiuti urbani non differenziati siano recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o raccolta.

Per i Giudici europei i rifiuti urbani non differenziati, che siano stati classificati con codice EER 191212 a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, nel caso in cui il trattamento non abbia alterato le proprietà e la natura iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, e pertanto è legittima l'opposizione all'export dell'Autorità di spedizione in ragione dei principi di prossimità e autosufficienza. Infatti, aggiunge la Corte, il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale in conformità all'Elenco europeo dei rifiuti (EER).

Ne consegue, conclude la Corte, che “l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l'autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 191212 dell'elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000”.

Si rimanda alla Sentenza allegata per ulteriori dettagli.

» 18.11.2021
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