AssoAmbiente

Circolari

284/2021/NA

Pubblicata il 17 novembre 2021 la proposta della Commissione europea per la revisione del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WSR). La revisione comprende i seguenti documenti (riportati in allegati):

  • proposta di regolamento
  • proposta di revisione degli allegati del regolamento
  • sintesi della valutazione d'impatto (IA)
  • valutazione d'impatto (IA) parte 1
  • valutazione d'impatto (IA) parte 2

Evidenziamo che la proposta dovrà ora essere sottoposta ai pareri del Consiglio e del Parlamento europeo per l’approvazione definitiva. Tale processo di approvazione potrebbe durare da uno a due anni. Inoltre, da una prima lettura della proposta risulta che la maggior parte delle disposizioni si applicherà dopo 2 anni dall’entrata in vigore, mentre quelle sulle esportazioni dei rifiuti non pericolosi verso i Paesi non appartenenti all'OCSE (artt. 37-40) e le disposizioni sulle “broadly equivalent conditions” per le spedizioni verso i Paesi non OECD (artt. 43-44) si applicheranno dopo 3 anni dall’entrata in vigore.

Tra le disposizioni più importanti, vi è la previsione che l'esportazione per il recupero di rifiuti non pericolosi verso Paesi non appartenenti all'OCSE è consentita solo verso quelli inclusi in un elenco compilato e aggiornato dalla Commissione; l’inclusione nell’elenco avviene a condizione che tali Paesi abbiano presentato una richiesta alla Commissione dichiarando la loro disponibilità a ricevere determinati rifiuti non pericolosi dall'Unione europea e possano dimostrare la loro capacità di gestire tali rifiuti in modo ecologicamente corretto.

Per dimostrare la capacità di gestire i rifiuti in modo ecologicamente corretto, una persona fisica o giuridica che intenda esportare rifiuti dall'Unione deve garantire che gli impianti che gestiranno i rifiuti nel Paese di destinazione, sia OCSE che non OCSE, siano stati sottoposti a un audit da parte di un soggetto terzo accreditato.

Inoltre, si prevede che, in caso di presentazione di una notifica relativa a una spedizione di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione, transito e spedizione possano sollevare obiezioni motivate sulla base di determinati motivi entro un termine di 30 giorni. Qualora i problemi che hanno dato luogo alle obiezioni non siano risolti entro 30 giorni, la notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero cessa di essere valida.

In relazione alla proposta della Commissione, ricordiamo che nelle scorse settimane i riciclatori ed i gestori di rifiuti europei (rappresentati dalle due organizzazioni EuRIC – Federazione europea delle imprese del riciclo e FEAD – Federazione europea per la gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali) avevano scritto alla Commissione e al Parlamento europeo per evidenziare la necessità che, in fase di revisione del Regolamento sulla spedizione dei rifiuti, venisse garantito un commercio libero, equo e sostenibile delle materie prime provenienti da operazioni di riciclo (disponibile qui il comunicato stampa congiunto di Unicircular e Assoambiente).

In allegato rendiamo inoltre disponibile il comunicato stampa EuRIC (v. Allegato 6) sulla proposta che mette in evidenza, tra principali nodi critici, la necessità di una chiara distinzione tra rifiuti e "materie prime provenienti da riciclo", l’assoluto bisogno di spingere la domanda di prodotti realizzati con materiali riciclati e la necessità di prevedere parità di concorrenza rispetto alle materie prime vergini.

In attesa di fornirVi maggiori indicazioni sulle modifiche proposte al Regolamento 1013 e sugli effetti che questa proposta di regolamento avrà sul nostro settore, nonché sulle future azioni associative in merito, Vi invitiamo a comunicarci eventuali criticità da Voi riscontrate, in particolare in relazione a specifici flussi o filiere.

» 19.11.2021
Documenti allegati

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