Il Consiglio di Stato con la sentenza 8 novembre 2021, n. 7408 ha deciso che l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale (VIA) di un impianto rifiuti deve sempre fare riferimento ai criteri indicati nell'allegato V alla Parte Il del Dlgs 152/2006.
Con tale pronuncia i Giudici amministrativi hanno pertanto annullato la decisione di una Provincia della Puglia che aveva assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) un progetto di impianto di recupero di rifiuti inerti ritenendo che, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione provinciale nelle valutazioni che svolge in sede di screening (verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19 del Dlgs 152/2006) la decisione di sottoposizione a VIA deve essere adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità di cui all'allegato V alla parte II del Dlgs 152/2006.
L'articolo 19, comma 8 del Dlgs 152/2006 precisa infatti che, sia nel caso in cui l'Autorità competente decida di assoggettare il progetto a VIA, sia nel caso prenda la decisione di escluderlo, tale pronunciamento deve, in motivazione, dare conto che si sono utilizzati i criteri di cui all'allegato V alla Parte Il del Dlgs 152/2006.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza in allegato.