AssoAmbiente

Circolari

288/2021/LE

L’Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 11 del 22 novembre 2021 ha chiarito le fattispecie operative che necessitano o meno di iscrizione alla categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, .

La Circolare specifica infatti che l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, nonché in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’art. 183, comma 1 lettera n) del D.Lgs 152/2006 non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita di iscrizione all’Albo.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti fasi:

  • la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua,
  • la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale,

allora il soggetto che le effettua entrambe deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Da ultimo la Circolare chiarisce inoltre che nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Per ogni approfondimento si rimanda alla Circolare n. 11/2021 allegata alla presente.

» 23.11.2021
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