AssoAmbiente

Circolari

325/2021/MI

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 che, oltre a numerosi provvedimenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso, dispone anche le seguenti normative in materia di lavoro subordinato.

In particolare si evidenzia:

  • l’articolo 16, che proroga una serie di termini previsti da disposizioni legislative emanate durante l’emergenza epidemiologica (riportate in allegato al decreto): per quanto ritenuto di specifico interesse, si segnala la proroga al 31 marzo 2022 della regolamentazione semplificata in materia di lavoro agile nonché del regime di sorveglianza sanitaria speciale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83 decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020);
  • l’articolo 17, comma 1, in materia di “Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali” con cui sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione di un decreto interministeriale (e comunque non oltre il 28 febbraio 2022), che individui le patologie a rischio tali da giustificare l’adibizione al lavoro agile del dipendente considerato “fragile”;
  • l’articolo 17, comma 3, che proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 convertito in legge n. 215/2021 in materia di congedi parentali e diritto all’astensione lavorativa per il dipendente genitore in caso di sospensione dell’attività didattica ed educativa del figlio, con diritto, o meno, ad una indennità a carico INPS in relazione alla specifica situazione soggettiva (vedi la circolare Assoambiente n. 263/2021 del 25 ottobre 2021);
  • infine, in relazione alla “Certificazione verde” meglio nota come “Green Pass”, l’articolo 8, comma 3, del decreto in questione proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia (in particolare, per il lavoro subordinato privato cfr. art. 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prima valide fino al 31 dicembre p.v.).

Cordiali saluti.

» 28.12.2021
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