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Circolari

032/2022/LE

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 42089 del 30 dicembre 2021 ha stabilito che nelle aree interportuali, in cui non è in alcun modo prevista l'istituzione delle Autorità portuali, sussiste la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso, presentato dal gestore di un interporto in cui non era stata istituita l’Autorità portuale, contro alcuni avvisi di pagamento della tassa rifiuti relative al periodo 2012-2014 (Tarsu e Tari), affermando la legittimità del regolamento comunale nella parte in cui non esclude le aree interportuali dalla tassazione sui rifiuti.

Dall'interpretazione della legge n. 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale, argomenta il Giudice, se da un lato emerge come l'attività di gestione dei rifiuti in ambito portuale (da intendersi come spazio territoriale in cui svolge il suo compiti la singola Autorità portuale) rientri nella competenza di quest'ultima (al che deriva, per esclusione, che la relativa attività non è soggetta alla competenza in materia dei Comuni), dall'altro presupposto di tale affermazione è che sia stata istituita l'Autorità portuale, il che non è in alcun modo previsto con riferimento alle aree interportuali.

Ne deriva, si legge nell’Ordinanza che “se l'istituzione dell'Autorità portuale costituisce, in ogni caso, la condizione che escluderebbe il potere impositivo dei Comuni, ponendosi dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che non solo nelle zone portuali prive di tale Autorità, ma anche nelle aree interportuali, oggetto del presente giudizio, in cui non è in alcun modo prevista la sua istituzione, sussista la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, trovando correlativamente spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie”.

Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo dell’Ordinanza riportato in allegato alla presente.

» 25.01.2022
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