Con Sentenza n. 821 del 25 gennaio 2022 il Tar del Lazio ha stabilito che per gli impianti sottoposti ad Aia è legittima la richiesta al gestore della prestazione di una garanzia fideiussoria entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione a tutela di interventi di ripristino ambientale.
Con tale pronuncia il Tribunale Amministrativo regionale ha risposto sul ricorso presentato da una società siciliana titolare e gestore di un complesso industriale soggetto ad AIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 avverso il D.M. n. 142/2016 (v. circolare associativa n. 166/2016) contenente i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie che i gestori degli impianti soggetti ad AIA devono prestare ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia del ripristino del sito a cessazione delle attività, ove le attività stesse siano suscettibili di determinare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.
Ai sensi del citato articolo infatti la domanda di AIA, se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, deve contenere una “relazione di riferimento” elaborata dal gestore dell’impianto che attesti la condizione del suolo e delle acque da raffrontare con lo stato del sito al termine dell’esercizio al fine di verificare la presenza di eventuali contaminazioni.
Il Tar Lazio chiarisce altresì che ancorare al momento della relazione di riferimento e, quindi, alla richiesta di AIA, la prestazione delle garanzie finanziarie per l’eventuale ripristino del sito in caso di contaminazione, risulta coerente con il principio europeo “chi inquina, paga”.
Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato.