AssoAmbiente

Circolari

079/2022/CS

L’Agenzia delle Entrate ha risposto, con il documento n. 92/2022 (v. allegato), ad una istanza di interpello presentata da un Consorzio attivo nella gestione collettiva dei RAEE domestici per avere chiarimenti circa l’applicazione dell’aliquota IVA ai vari servizi svolti nella gestione dei RAEE.

Nella propria risposta l'Agenzia elenca e descrive le attività svolte dal Consorzio per le quali fornire il proprio parere circa l’applicazione dell’IVA:

  1. Attività di gestione dei RAEE domestici su incarico e a favore di altri Consorzi;
  2. Attività di gestione dei RAEE storici domestici rese su incarico e a favore di imprese committenti - c.d. utenti professionali (c.d. servizio "Waste-In”);
  3. Affidamento a soggetti terzi dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, recupero, trattamento e smaltimento dei RAEE domestici di impianti autorizzati;
  4. Erogazione di premi di efficienza di cui all'articolo 15, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Nel fornire il parere richiesto l’Agenzia delle Entrate chiarisce come questo sia basato sulle definizioni di "gestione dei rifiuti", “stoccaggio”, “deposito temporaneo” e "rifiuti urbani" di cui al D.lgs. n. 152/2006 (da ultimo modificate dal D.lgs. n. 116/2020), alla luce delle quali "i RAEE sono ora espressamente qualificati come rifiuti urbani" e "allo stato attuale è possibile ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti”.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a poter beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10% ai sensi della tabella A allegata al Decreto Iva (DPR n. 633/1972), sono le prestazioni descritte dall'Istante ai punti a), b) e c) sopra riportati. Nella sua risposta l’Agenzia precisa, in ogni caso, che la valutazione circa la corrispondenza tra le attività del Consorzio istante e le attività definite dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 49/2014, necessitando di preliminari accertamenti tecnici, esula dalle competenze dell'Agenzia stessa.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA ai "premi di efficienza" (punto d)) che i produttori di AEE sono tenuti ad erogare ai Centri di Raccolta, l'Agenzia delle Entrate stabilisce come questi non siano da considerarsi soggetti ad IVA, in quanto legati alle potenzialità concrete di ottimizzazione della raccolta conseguibili attraverso una complessiva gestione qualitativa ottimale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta dell’Agenzia delle Entrate.

» 03.03.2022
Documenti allegati

Recenti

14 Gennaio 2026
2026/022/SAEC-DOP/PE
Convenzione MASE – ISPRA su controllo gestione rifiuti
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/021/SAEC-EUR/FA
Modifica Regolamento REACH – Commissione apre consultazione pubblica
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/020/SAEC-DOP/PE
Convenzione MASE – Invitalia su CRM
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/019/SAEC-NOT/LE
Chiarimenti Ministero dell’Interno su applicazione sanzioni contenute nel DL “Terra dei Fuochi”
Leggi di +
14 Gennaio 2026
2026/018/SAEC-NOT/CS
Consultazione MASE su schema di revisione DM 182 su gestione PFU
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL