AssoAmbiente

Circolari

089/2022/MI

Il 7 marzo scorso l’INPS ha emanato l’allegata circolare n. 37, recante le istruzioni per le prestazioni ordinarie e integrative del Fondo di settore.

Nel rinviare alla lettura della circolare per i dettagli in ordine alle prestazioni, corre obbligo soffermarsi su alcuni riferimenti temporali, meglio precisati da parte dell’Istituto rispetto a precedenti comunicazioni ufficiali. 

A far data dal 12 ottobre 2019 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 9 agosto 2019 n. 103594) i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali “non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo”. 

L’INPS precisa inoltre che, essendo stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo con Decreto Ministeriale del 7 agosto 2020 (cfr. circolare Assoambiente n. 232 del 2 settembre 2020), considerando che l’articolo 4 del Decreto Ministeriale istitutivo del Fondo prevede che la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla nomina, il Fondo deve ritenersi pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021 (diversamente da quanto sostenuto dall’INPS con circolare n. 86/2021 e messaggio n. 3390/2021, che consideravano operativo il Fondo dal 7 agosto 2020). 

Tale definizione di “piena operatività” assume rilevanza ai fini di due voci retributive previste nel CCNL 6 dicembre 2016, ovvero:
- l’importo di € 10,00 mensili per ciascun lavoratore, previsti nell’accordo di rinnovo del 6.12.2016 (articolo 69) con decorrenza da gennaio 2019;
- le somme trattenute nei casi di malattie brevi e reiterate, da destinare “nella misura del 50% all’incremento dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), di cui all’ art. 2, lett. C), comma 8, ovvero all’incremento dell’equivalente premio di produttività previsto dalla contrattazione di secondo livello” (articolo 46, lettera “C”, comma 4) fino all’effettiva entrata in funzione del Fondo di solidarietà.

Pertanto, secondo quanto riferito in sede di Comitato Amministratore dai funzionari INPS, l’importo di € 10,00 andrà versato al Fondo con decorrenza dalla costituzione (ottobre 2019), e i datori di lavoro non potranno adempiere a quanto previsto nel CCNL per quanto riguarda i 10 euro accantonati da gennaio 2019 a settembre 2019.

Relativamente alle trattenute per malattia, invece, vale la data di “piena operatività del Fondo” (7 febbraio 2021): ciò significa che le trattenute effettuate fino a tutto l’anno 2020 sono state correttamente destinate ad incremento dell’E.G.R. o del premio di produttività a marzo 2021, mentre le trattenute operate nel 2021, da destinare all’E.G.R. (o al premio di produttività) da erogare con la retribuzione del corrente mese di marzo dovranno essere accantonate per successivo versamento al Fondo di Solidarietà.

Per quanto concerne le istruzioni operative con cui erogare al Fondo tali contributi previsti dal CCNL (“aggiuntivi”, li definisce l’Istituto), l’INPS informa che “saranno rese note con separata circolare” (vedi paragrafo 5.6 della Circolare n. 37/2022).

» 10.03.2022
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