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067/2018/PE

Sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2018 è stato pubblicato il decreto 2 marzo 2018 del MiSE recante “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”, in vigore dal 20 marzo 2018.

Il provvedimento mira a definire un quadro incentivante per il biometano, privilegiando il biometano avanzato (secondo la definizione nella direttiva UE 2015/1513, c.d. direttiva “ILUC”) e la sua produzione a partire anche da rifiuti (FORSU), al fine di raggiungere l'obiettivo generale del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, e quello specifico riguardante il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, fissato a 0,9% al 2020 e a 1,5% a partire dal 2022.

Tale meccanismo, che non prevede nessun incremento, per le imprese e per i cittadini, delle bollette del gas e dell’energia elettrica, è finanziato dai “soggetti obbligati” che hanno deciso di partecipare al regime di sostegno e che in tal modo assolvono all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti avanzati.

Nel rimandare all’allegato I alla presente che evidenzia le differenze tra il testo diffuso nel 2016 dal MiSE per la consultazione, ed il presente decreto, segnaliamo di seguito, in sintesi, alcuni passaggi del provvedimento.

Il decreto si applica:

  • agli impianti di produzione di biometano e biocarburante avanzato diverso dal biometano, entrati in esercizio successivamente al 20 marzo 2018;
  • agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente al 20 marzo 2018 e nei limiti di cui all’art. 1, comma 8, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano;
  • agli impianti (art. 1, comma 8) che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti (art. 1, comma 9) che vengano convertiti entro la stessa data;
  • agli impianti già qualificati o in corso di qualifica sia a progetto che in esercizio ai sensi del DM 5 dicembre 2013, su richiesta del produttore, da presentare al GSE entro il 18 aprile 2018. Con l’accoglimento della richiesta e il rilascio della relativa qualifica ai sensi del presente decreto da parte del GSE, il produttore rinuncia a qualsiasi applicabilità dei meccanismi previsti dal DM 5 dicembre 2013.

Il GSE ritira biometano fino ad un massimo di 1,1 miliardi di metri cubi all'anno. Le domande sono accettate in ordine cronologico in base alla data in cui l'impianto di biometano è diventato operativo. Il GSE, previa comunicazione al MiSE, pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite e a partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare dei meccanismi di cui al presente decreto gli impianti che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno). Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti.

Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall’origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell’impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti.

Il decreto stabilisce due opzioni per i produttori di biometano avanzato che desiderano beneficiare di tali incentivi:

  • opzione 1: meccanismo di scambio centralizzato gestito dal GSE

Il GSE acquista biometano avanzato dai produttori che chiedono di partecipare a questo meccanismo. I produttori ricevono:

  1. il prezzo di mercato del gas (pari alla media ponderata mensile del prezzo del gas naturale sul mercato Gestore dei Mercati Energetici), meno 5%; e
  2. un premio corrispondente a 375 euro/CIC. Il biocarburante avanzato gode di un sistema di doppio conteggio, in linea con le disposizioni della Direttiva ILUC.
  • opzione 2: vendita diretta di biometano avanzato

I produttori di biometano avanzato possono rinunciare al meccanismo centralizzato e negoziare direttamente il loro biometano senza l'intervento del GSE. Affinché tali produttori possano beneficiare del premio garantito di 375 EUR/CIC, il biometano deve essere iniettato nella rete del gas o immesso in una rete non soggetta all'accesso di terzi e, in entrambi i casi, misurato separatamente. Il GSE verificherà, anche attraverso ispezioni in loco, che il biometano sia stato immesso nel consumo nel settore dei trasporti. Quindi pagherà ai produttori il valore dei CIC corrispondenti alla quantità di biometano immesso nella rete del gas e venduto per l'uso nel trasporto.

Nel rimandare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ogni dettaglio, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 21.03.2018
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