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109/2018/TO

Il 10 maggio l’ARERA ha diramato un comunicato relativo a “Criteri e modalità operative per l'approvazione delle tariffe e la verifica dei piani d'ambito”, chiarendo cosa avviene nel periodo transitorio sino all’adozione dei provvedimenti ARERA.

Di seguito il contenuto del comunicato:

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, ha attribuito all'Autorità funzioni generali di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, da esercitare con gli stessi poteri e nel quadro dei principi e finalità fissati dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza dell'Autorità.

Con la deliberazione 4 gennaio 2018, 1/2018/A, sono state avviate, tra le altre, le necessarie attività funzionali alla prima ricognizione della situazione fattuale del settore e della segmentazione delle singole attività nel ciclo dei rifiuti.

Con la deliberazione 5 aprile 2018, 223/2018/R/rif è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

  • definizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
  • fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  • modalità di approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo d'ambito ottimale, o dall'autorità competente a ciò preposta, per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  • verifica della corretta redazione dei piani d'ambito.

Al riguardo si comunica che, come verbalizzato nella riunione 1013a del 5 aprile 2018 del Collegio dell'Autorità, al fine di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare, sino all'adozione dei provvedimenti tariffari in esito al procedimento di cui sopra continueranno ad applicarsi transitoriamente i criteri e le modalità operative disposti dalla disciplina previgente alla legge n. 205/17 con riferimento, in particolare, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, o dall'autorità competente a ciò preposta, per il servizio integrato, all'approvazione delle tariffe definite dai gestori degli impianti di trattamento, nonché alla valutazione dei piani d'ambito.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento.

» 11.05.2018

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