AssoAmbiente

Circolari

2024/010/SAEC-EUR/CS

Le Istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sul possibile testo del Regolamento sull'ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR): il testo dovrà ora essere approvato in via definitiva e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore interesse presenti nel Regolamento, segnaliamo in particolare:

  • ambito di applicazione (articolo 1) - viene specificata applicazione a tutti i beni immessi sul mercato. Le esclusioni sono riportate in specifico elenco e tra queste sono stati inseriti i veicoli a motore in quanto saranno presi in considerazione nell’attuale processo di revisione della direttiva sull’omologazione;
  • specifiche per la progettazione ecocompatibile (articolo 5) – le nuove specifiche andranno oltre l'efficienza energetica e mireranno a promuovere la circolarità dei beni prendendo in considerazione una serie di aspetti, tra cui: (a) durata; (b) affidabilità; (c) riutilizzabilità; (d) aggiornabilità; (e) riparabilità; (f) possibilità di manutenzione e rimessa a nuovo; (g) presenza di sostanze preoccupanti; (h) uso dell'energia ed efficienza energetica; (h bis) uso dell'acqua ed efficienza idrica; (i) uso delle risorse ed efficienza delle risorse; (j) contenuto riciclato; (k) possibilità di rifabbricazione; (k bis) possibilità di riciclaggio; (l) possibilità di recupero dei materiali; (m) impatti ambientali, comprese le emissioni di carbonio e l'impronta ambientale.

I requisiti per la progettazione si occupano anche del problema dell'obsolescenza precoce. Spingendo i produttori a garantire che i loro prodotti non diventino prematuramente obsoleti, per ragioni che includono scelte progettuali, l'uso di componenti significativamente meno robuste e durevoli ecc.

Per quanto riguarda la riduzione delle sostanze estremamente preoccupanti, la Commissione dovrebbe introdurre requisiti per evitare che tali sostanze siano impiegate in un prodotto. L'identificazione di queste sostanze dovrebbe essere svolta dalla Commissione nell’ambito della valutazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per uno specifico gruppo di prodotti. Nella fase di identificazione della sostanza, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione se una sostanza rende più complicato il riutilizzo o il riciclaggio di un prodotto o influisce negativamente sulle proprietà del materiale riciclato, ad esempio attraverso il suo colore o odore. Viene poi specificato che nel caso una sostanza sia stata già classificata come “sostanza che ostacola la circolarità per un gruppo di prodotti”, questa può essere un'indicazione del fatto che impedisce la circolarità anche per altri gruppi di prodotti;

  • divieto di distruzione delle merci invendute (articolo 20) - il testo prevede che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati che regolino tale divieto. Le calzature sono state incluse nel campo di applicazione del divieto diretto, oltre ai prodotti tessili che erano già inclusi nel testo del Consiglio. Inoltre, l'esclusione delle medie imprese dall’obbligo del divieto di distruzione è fissata a 6 anni e l'entrata in vigore del divieto a 24 mesi. Le categorie di prodotti per i quali è vietata la distruzione sono incluse nell'Allegato VIIa e alla Commissione viene dato il potere, tramite atti delegati, di emendarlo al fine di aggiungere nuovi gruppi o categorie di prodotti oppure aggiornare le voci esistenti.
  • settore dell’usato - il Regolamento riconosce l’importante ruolo svolto dal settore dell'usato nella promozione della produzione e del consumo sostenibili nonché nello sviluppo di nuovi modelli commerciali circolari e nell’allungamento della vita di un prodotto evitando che diventi un rifiuto. Pertanto i prodotti di seconda mano provenienti dall'UE, in particolare quelli sottoposti a ricondizionamento o riparazione, non sono prodotti nuovi e possono quindi circolare nel mercato interno senza dover rispettare le specifiche per la progettazione ecocompatibile. Al contrario, i prodotti rifabbricati sono considerati prodotti nuovi e, se rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, sono soggetti alle specifiche per la progettazione ecocompatibile;
  • mercati online (articolo 29) - viene previsto che ai fini del regolamento sull’ecodesign si applicano gli obblighi generali previsti dall'articolo 11 “Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato” del Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali. Questo aspetto non riguarda però i prodotti non conformi che entrano nell'Unione europea attraverso i mercati online. A riguardo le Istituzioni hanno fatto sapere che questa lacuna sarà probabilmente affrontata in occasione della prossima revisione del Regolamento sul mercato unico dei servizi digitali.

Si evidenzia infine che, secondo quanto previsto dal Regolamento, i primi atti delegati della Commissione, che dovranno fissare le specifiche per la progettazione eco-compatibile per una serie di prodotti considerati prioritari (tra cui gli pneumatici), dovranno essere adottati entro nove mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimandiamo al testo del Regolamento per maggiori informazioni.

» 10.01.2024
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