AssoAmbiente

Circolari

026/2019/TO

Il Comitato dell’Albo ha emanato una circolare diretta alle sezioni regionali e provinciali in materia di decadenza dall’iscrizione all’Albo Gestori ai sensi dell’art. 67 del Codice Antimafia (D.lgs 159/2011).

In materia antimafia, come noto, l‘interdittiva costituisce una misura preventiva, volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la pubblica amministrazione, che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l’Amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente.

Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, si tratta di provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica.

L’interdittiva esclude, dunque, che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge.

Gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, sebbene l’informativa interdittiva antimafia non sia una misura di prevenzione espressamente richiamata dal D.M. 120/2014 (regolamento albo) per individuare le cause di diniego dell’iscrizione e/o cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali, questa - applicandosi anche alle iscrizioni o autorizzazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali – si applica anche all’iscrizione all’Albo gestori ambientali.

Al riguardo il Comitato Nazionale, con la circolare richiamata, ha preso atto dell'interpretazione attualmente data alle norme dalla giurisprudenza amministrativa in modo pressoché conforme e - pur ricordando che trattasi comunque di interpretazione giurisprudenziale sempre suscettibile di essere in futuro disattesa o modificata – ha invitato le sezioni regionali d'ora avanti, ad attenersi al principio che l'esistenza di un'informazione con effetti interdittivi nei confronti di un soggetto, è ostativa ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 08.02.2019

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