Entro la fine del mese di febbraio 2019 tutte le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica di rifiuti contenenti amianto dovranno provvedere all’invio, alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti nonché relative Ausl, della relazione di cui al comma 1, art. 9 della Legge n. 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
Tale relazione dovrà indicare:
Evidenziamo che per la mancata presentazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 a euro 5164,57.