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033/2019/PE

Il Consiglio UE ha presentato una proposta di Decisione relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 14ª conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della suddetta convenzione [COM(2019)11 final].

La convenzione di Basilea, adottata il 22 marzo 1989 ed in vigore dal 1992, dispone un sistema di controllo e notifica per l'esportazione, l'importazione, il transito di taluni rifiuti ed il loro smaltimento. La conferenza delle parti della convenzione di Basilea è il principale organo decisionale della convenzione. Essa ha il potere di modificare gli allegati della convenzione e si riunisce ogni due anni. La 14ª riunione della conferenza delle parti (COP14) si svolgerà da aprile a maggio 2019 a Ginevra e uno dei punti all’ordine del giorno include una proposta presentata dalla Norvegia (distribuita alle parti il 26 ottobre 2018) intesa a modificare alcuni allegati della convenzione.

In particolare, le modifiche presentate dalla Norvegia interessano voci relative ai rifiuti di plastica:

  • nell'allegato II “categorie di rifiuti che richiedono esame speciale” aggiungere Y48 relativo ai rifiuti di plastica non pericolosi,
  • nell'allegato VIII inserimento del codice “AXXX” per i rifiuti di plastica pericolosi che dovrebbero a loro volta essere soggetti al sistema di controllo, e
  • nell'allegato IX la sostituzione con nuova dizione del codice B3010 relativo ai rifiuti di plastica non pericolosi che non dovrebbero essere soggetti al sistema di controllo, a meno che non contengano sostanze appartenenti a una categoria di cui all'allegato I, in concentrazioni tali da presentare una delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III.

Con la proposta, i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell'ambito di una voce modificata dell'allegato IX possono continuare ad essere oggetto di scambio tra paesi alle stesse condizioni odierne nel quadro della convenzione, mentre i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati in nuove voci negli allegati II e VIII rispettivamente, rientrano nel sistema di controllo previsto dalla convenzione.

Le modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione, qualora approvate, entreranno in vigore nell'UE dopo essere state attuate mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. I cambiamenti per gli operatori e per le autorità per quanto riguarda le esportazioni dall'UE dipenderanno dai tipi di rifiuti e dai paesi di destinazione.

Le esportazioni dall'UE verso paesi non appartenenti all'OCSE di una serie di nuove categorie di rifiuti di plastica pericolosi (di cui all'allegato VIII) saranno vietate. Le esportazioni all'interno dell'OCSE di tali rifiuti dovranno seguire la procedura di notifica. Le esportazioni dall'UE verso paesi non appartenenti all'OCSE di alcuni rifiuti di plastica non pericolosi inseriti nell'allegato II saranno a loro volta vietate, a meno che l'UE non decida di applicare la procedura di notifica attraverso modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 (che sarà oggetto di riesame entro la fine del 2020). Anche le esportazioni all'interno dell'OCSE di tali rifiuti saranno soggette alla procedura di notifica.

Infine, i tipi di rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell'allegato IX della convenzione potrebbero essere esportati senza controlli, a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni, garantendo che siano facili da riciclare nel paese di destino.

L'inserimento automatico della proposta della Norvegia nel regolamento (CE) n. 1013/2006 porterebbe ad assoggettare alla procedura di notifica le spedizioni all'interno dell'UE di rifiuti di nuova inclusione negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea.

L’Associazione, anche tramite FEAD, sta monitorando e valutando interventi in materia.

Nel rimandare al testo della proposta del Consiglio e alla proposta della Norvegia (e relativo addendum), in allegato alla presente, per ulteriori approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 15.02.2019
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