AssoAmbiente

Circolari

040/2019/LE

Sul S.O. n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il DPCM del 24 dicembre recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019 che sostituisce integralmente quello precedente e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare quest’anno con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente.

In considerazione del fatto che le modifiche sono intervenute nell’anno della dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis della Legge n. 70/94, il termine per la presentazione del modello slitta, per il 2019, di centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (22 giugno 2019).

Le principali novità che vengono introdotte dal nuovo D.P.C.M. sono le seguenti:

  1. nella scheda SA-AUT, introdotta lo scorso anno per tutti i soggetti in possesso di autorizzazioni allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti, è stato inserito espressamente il caso in cui l’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione sia diverso da quelli previsti: in tal caso il dichiarante dovrà riportare l’ente originario titolare della funzione di autorizzazione. Inoltre, per quanto attiene all’attività autorizzata, nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata all’impresa non riporti esplicitamente l’attività attraverso i codici previsti (R1-R13 e D1-D15), il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate;
  2. sono esclusi dalla possibilità di inviare la Comunicazione rifiuti semplificata, i soggetti che esportano rifiuti all’estero; al riguardo il nuovo DPCM prevede, nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale, l’obbligo del dichiarante di specificare la quantità per singola attività svolta a destinazione;
  3. nella Comunicazione Rifiuti sono state apportate alcune modifiche nei seguenti moduli:
    1. nel modulo RT, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti CER del sub-capitolo 1912 (rifiuti del trattamento meccanico dei rifiuti) e per i CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostate) e 190503 (compost fuori specifica), se i rifiuti ricevuti sono di origine urbana. Laddove il dichiarante riceva, dal medesimo mittente, rifiuti classificati con i codici sopra indicati sia di provenienza urbana (ossia rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani) che di altra provenienza (ossia rifiuti dal trattamento di rifiuti speciali), dovrà compilare due moduli RT distinguendo le relative quantità. Qualora la distinzione dei quantitativi relativi ai due flussi (urbani e speciali) non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni riportate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile;
    2. nel modulo RT in riferimento ai CER da 160601 a 160605, 200133 e 200134, il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti attività di recupero o smaltimento, dovrà indicare se la quantità è relativa a pile ed accumulatori portatili barrando la relativa casella. Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione dei rifiuti di pile e accumulatori nelle tipologie specificate, la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile;
    3. sempre nel modulo RT il dichiarante, per i rifiuti che riceve dall’estero, dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo con feritore, ma distinti in relazione all’attività;
    4. nel modulo MG è stata aggiornato il riquadro “Tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre, quali:
      • impianto di trattamento chimico-fisico e biologico e di miscelazione (D8, D9, D14);
      • impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano;
      • impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3);
      • impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12);
    5. nel modulo DR il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti conferiti all’estero, il trattamento che il destinatario svolge su tali rifiuti, specificando se trattasi di recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento;
  4. nella Comunicazioni Imballaggi, sezione Gestori, scheda IMB, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo la provenienza da superfici pubbliche e private, dove per superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, mentre per imballaggi da superfici private si intendono gli imballaggi provenienti dal circuito industriale e commerciale (questa nuova indicazione sostituisce il riferimento al circuito CONAI e circuito extra CONAI).
    Il dichiarante, inoltre, da quest’anno dovrà distinguere la quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale;
  5. nella Comunicazioni Imballaggi, sezione Consorzi, scheda SBOP, il Conai dovrà comunicare, il peso medio di ogni borsa;
  6. nella Comunicazione RAEE sono state inserite due nuove categorie: PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti. Per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS.
    Inoltre nel modulo RT-RAEE il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista;
  7. nella Comunicazione Veicoli fuori uso, Modulo RT-VEIC, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.

Nel rinviare al testo del decreto, disponibile qui, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 26.02.2019

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