Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6884/2025, si è espresso relativamente all'ambito di applicazione della procedura di rinnovo semplificata (tramite autocertificazione), prevista dall’art. 209 del D.lgs. n. 152/2006 per le imprese autorizzate per il recupero dei rifiuti in possesso di Registrazione EMAS o di Certificazione ISO 14001.
Secondo i Giudici l’impresa di recupero dei rifiuti ha sempre 180 giorni di tempo da quando le è stata comunicata la cessazione dell'efficacia della certificazione ambientale per rinnovare l'autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 152/2006. Inoltre tale principio si applica sia nei casi in cui la certificazione ambientale decade per colpa dell'impresa (mancato rispetto delle prescrizioni) che quando quest’ultima arriva alla sua naturale scadenza. Pertanto la circostanza che la data di cessazione della certificazione sia conosciuta – o meno — ex ante dal gestore non ha alcun rilievo.
Il Consiglio di Stato aggiunge poi che la norma non contiene alcuna previsione che lega la durata del titolo autorizzativo alla durata della certificazione ambientale, né reca alcuna distinzione di trattamento tra l'ipotesi di cessazione "per colpa" dell'efficacia della certificazione ambientale e quelli di cessazione alla naturale scadenza. Al contrario, stabilisce la permanenza dell'efficacia del titolo abilitativo fino a 180 giorni dalla decadenza "a qualsiasi titolo avvenuta" della certificazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.