AssoAmbiente

Circolari

087/2019/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 giugno 2019 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019 sulla riduzione dellincidenza di determinati prodotti di plastica sullambiente.

Come già anticipato (vd circolare n° 09/2019/CS del 22 gennaio 2019), la direttiva appena pubblicata stabilisce il divieto di commercializzazione nel mercato europeo di prodotti in plastica monouso come: bastoncini per orecchie, posate, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze per bevande in polistirolo nonché prodotti in plastica oxo-degradabile (indicati nella parte B dell’allegato alla direttiva). Tale divieto dovrà diventare operativo entro il 3 luglio 2021.

Gli Stati membri dovranno inoltre, per tutta una serie di altri prodotti in plastica (indicati nella parte A), individuare e comunicare alla Commissione le misure per ridurne l’uso in maniera “ambiziosa e sostenuta”, compresa l’introduzione di obiettivi quantitativi al 2026 rispetto al 2022. Gli Stati membri sono tenuti a predisporre dette misure entro il 3 luglio 2021. La Commissione invece, entro il 3 gennaio 2021, elaborerà una metodologia comune per misurare i risultati raggiunti a livello nazionale.

Gli Stati membri dovranno poi provvedere affinché i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato (contenitori per bevande con una capacitàfino a tre litri), i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. La Commissione si fa carico di richiedere, entro il 3 ottobre 2019, agli enti di normazione europei di definire norme armonizzate per garantire quanto sopra.

Viene poi previsto l’obbligo per gli Stati membri di garantire un contenuto minimo di plastica riciclata, pari al 30%, nella produzione di tutti i contenitori per bevande (parte F dell’allegato), da raggiungere entro il 2030. Viene inoltre individuato un obiettivo intermedio al 2025 pari ad un minimo del 25% di plastica riciclata per la produzione di bottiglie in PET. Ricordiamo come tale risultato è stato raggiunto grazie all’azione congiunta delle associazioni europee EuRIC e FEAD (alle quali aderiscono FISE UNICIRCULAR e FISE ASSOAMBIENTE), insieme ad altre associazioni del settore.

Gli Stati membri devono provvedere che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunichi ai consumatori le modalità corrette di gestione del rifiuto e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente. La Commissione, entro il 3 luglio 2020, dovrà stabilire le specifiche armonizzate per la marcatura.

Per i prodotti di cui alla parte E (in cui compaiono ad es. anche i filtri di sigarette oltre che prodotti in plastica monouso), gli Stati dovranno assicurare, entro il 31 dicembre 2024, che siano coperti dalle norme in tema di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 8 e 8a della direttiva 2008/98/CE. In particolare, va assicurata la copertura dei costi di campagne di sensibilizzazione anti-littering e di quelli di raccolta, pulizia, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.

Poi, per i prodotti di cui alla parte F dell’allegato (bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri), gli Stati dovranno assicurare un obiettivo di raccolta differenziata per il riciclo pari al 77% entro il 2025 ed al 90% entro il 2029. La Commissione elaborerà, entro il 3 luglio 2020, una metodologia comune per misurare i risultati raggiunti a livello nazionale.

Viene poi stabilito che gli Stati membri adottino misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica informazioni sulla disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo; l’incidenza sull’ambiente, in particolare marino, della dispersione o altro smaltimento improprio; e l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

La presente direttiva entra in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021.

» 13.06.2019
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