Informiamo che La Corte di Cassazione (ordinanza n. 23079/2019 della sezione Tributaria Civile) si è pronunciata sul tema del soggetto (Comune o Gestore) nei cui confronti formulare la richiesta di rimborso dell'IVA versata erroneamente con riferimento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia).
Sostiene la Suprema Corte che - ferma restando la natura tributaria della Tia (come stabilito dalla nota sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale) e la sua non assoggettabilità ad Iva - in base a quanto previsto dal Dlgs n. 22 del 1997, articolo 49, comma 9 (“la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare”) e comma 13 (“la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio”) la richiesta di rimborso dell'Iva, quando sia il gestore a recuperare il tributo, vada formulata nei confronti della società.
Se è vero che l'attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all'Ente locale – così si legge nella ordinanza - altrettanto indubbio è che la richiesta di rimborso dell'Iva, versata in relazione all'emissione della fattura emessa dalla società delegata, non rientra nell’esercizio di siffatta attività impositiva, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune con le deliberazioni di approvazione dei regolamenti concernenti il servizio raccolta rifiuti e della relativa tariffa.
Nel rimandare al provvedimento, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.