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034/2020/PE

Sulla G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il provvedimento dispone misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale.

Tra queste evidenziamo:

  • “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (art. 1, comma 1, lett. a));
  • la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro” (art. 1, comma 1, lett. n)).

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del DPCM 1° marzo 2020, restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso DPCM. Inoltre nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 sempre al DPCM 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

Sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che contiene il primo pacchetto di misure che hanno l’obiettivo di sostenere tutte le imprese nelle zone rosse.

Tra le disposizioni contenute segnaliamo in particolare:

  • rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI: potenziano il fondo portandolo fino a 750 milioni di euro e diamo priorità automatica di accesso alle imprese site all’interno della zona rossa, riconoscendo il massimo della garanzia concedibile (80%) e prevedendo la gratuità degli oneri della pratica. La misura si applicherà anche alle PMI ubicate in aree limitrofe alla zona rossa ovvero a quelle appartenenti ad una filiera produttiva particolarmente colpita dall’emergenza;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti dei premi assicurativi;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti di bollette elettriche, idriche, gas e dei rifiuti;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 del diritto annuale e delle sanzioni amministrative dovuti alla Camera di Commercio;
  • proroga fino al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore delle procedure di allerta stabilite dal Codice delle crisi d’impresa per tutte le PMI;
  • sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei pagamenti dei mutui agevolati concessi da Invitalia, relativi soprattutto a imprenditoria giovanile e femminile;
  • proroga di tutti i bandi aperti per l’accesso alle misure incentivanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Governo sta attualmente definendo un secondo pacchetto di misure che dovrebbe essere approvato a breve che conterrà nuovi interventi per fronteggiare l’impatto economico, diretto e indiretto, del sistema imprenditoriale e delle filiere coinvolte da questa emergenza.

In considerazione dei numerosi provvedimenti di limitazione, contrasto e contenimento dell’epidemia adottati a livello nazionale e regionale, si rimanda al sito della Presidenza del Consiglio (disponibile qui) per un quadro complessivo delle misure adottate in materia dal Governo.

Sempre in materia, segnaliamo la pubblicazione sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 di ulteriori ordinanze del Dipartimento della Protezione civile:

  • ORDINANZA 29 febbraio 2020, n. 6 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Ordinanza n. 642) che prevede la sospensione dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione è relativa agli edifici ubicati nel territorio dei comuni della zona rossa ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni.
  • ORDINANZA 1° marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Ordinanza n. 643) che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile ed il soggetto attuatore è autorizzato ciascuno a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza. Le risorse verranno decurtate dal Fondo per le emergenze nazionali.

Rendiamo disponibili in allegato il DPCM 4 marzo 2020 e le ordinanze sopra citate e rinviamo a prossime comunicazioni per ogni eventuale aggiornamento in materia.

» 05.03.2020
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