AssoAmbiente

Circolari

054/2020/NA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020).

Il Decreto (vd. Allegato), allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, dispone la chiusura di tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al Decreto stesso, e di quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere la cui attività rientra tra quelle consentite.

Tra le attività consentite, per il particolare interesse del settore, si evidenziano: fabbricazione di imballaggi, di carta, di prodotti chimici, di materie plastiche, di macchine per l’industria della carta e cartone, delle materie plastiche e della gomma; gestione delle reti fognarie, attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti; recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; trasporti terrestri, aerei e marittimi, attività di pulizia e disinfestazione; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali. Per il dettaglio di tutte le attività consentite, individuate con i rispettivi Codici ATECO, si rinvia all’Allegato 1 del Decreto (vd. Allegato alla presente).

Le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), possono continuare ad operare previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali (vd. Circolare. n. 045/2020). Ricordiamo al riguardo anche il Protocollo 19 marzo 2020 sottoscritto dalle Parti sociali del settore servizi ambientali.

Sono inoltre consentite tutte le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali ai sensi delle Legge n. 146/1990, nonché le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione, per queste ultime, che dall’interruzione dell’attività derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso.

Le attività produttive oggetto di sospensione devono completare le operazioni necessarie alla sospensione entro il 25 marzo p.v. (compresa la spedizione delle merci) ma possono proseguire la propria attività se organizzate in modalità di “lavoro agile”.

Il Decreto vieta inoltre gli spostamenti delle persone fisiche con mezzi di trasporto pubblici e privati in comuni diversi rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate ed urgenti esigenze lavorative o per motivi di salute. Di analogo contenuto l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. n. 75 del 22 marzo 2020.

Le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 23 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano unitamente alle disposizioni previste dal DPCM 11 marzo 2020 (vd. Circolare n. 040/2020) e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 (vd. Allegato), che sono entrambe prorogate al 3 aprile 2020.

Limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus sono state dettate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte. Per un dettaglio dei contenuti si vedano i testi integrali riportati in allegato.

Limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus sono state dettate da diverse regioni e, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, segnaliamo in particolare:

  • REGIONE LOMBARDIA - Ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 (che integra e modifica l’Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020), in vigore dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità, riportando tra questi raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
  • REGIONE PIEMONTE - Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020 efficace fino al 3 aprile, garantisce la prosecuzione delle attività di gestione rifiuti, di cui all'art. 183 comma 1 lettera n) del D.lgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, in quanto esse costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.lgs. 152/06;
  • REGIONE EMILIA ROMAGNA – Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020 che dispone in particolare sulla gestione dei rifiuti sul territorio (pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; procedimenti di autorizzazione e disciplina degli stoccaggi)

Nel far rinvio ai documenti allegati alla presente (DPCM 22 marzo 2020, Ordinanze del Ministero Salute del 20 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 e provvedimenti regionali di Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna), per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 23.03.2020
Documenti allegati

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