AssoAmbiente

Circolari

064/2020/CS

Il Ministero dell’Ambiente, in data odierna, ha pubblicato una circolare indirizzata alle Regioni e alle Province autonome, recante una serie di indicazioni per superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza COVID-19, finalizzate ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti e, al contempo, garantire la sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

La circolare interviene su un contesto nazionale caratterizzato, come evidenziato dal MATTM, da carenze impiantistiche, diverse modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite da ISS e SNPA (v. news del 25.03.2020) e difficoltà nelle movimentazioni transfrontaliere per gli stessi rifiuti.

Al fine di scongiurare il blocco del servizio di gestione dei rifiuti il MATTM ha fornito, agli Enti competenti intenzionati ad utilizzare, per la durata dell’emergenza, lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, una serie di indicazioni suddivise in 5 sezioni:

  • Capacità di stoccaggio, viene indicata la possibilità di concedere agli impianti autorizzati ex art. 208 e titolo III-bis, Parte II del D.lgs 152/06 - con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza - un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, pari ad un massimo del 50% di quella autorizzata. Anche gli impianti autorizzati con procedura semplificata (artt. 214 e 216) potranno usufruire del medesimo incremento della capacità di stoccaggio, ferme restando le quantità massime di cui al DM 5/2/98, DM 161/2002 e DM 269/2005.
    La SCIA dovrà essere indirizzata all’Autorità competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco, e va accompagnata da una relazione che asseveri i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento nonché il rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi; la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento dei volumi; il possesso di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati; la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche; l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento.
  • Deposito temporaneo dei rifiuti, potrà essere consentito il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 (pari ad un massimo complessivo di 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi), fermo restando il limite temporale massimo non superiore a 18 mesi.
  • Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, si potrà consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 (pari a due mesi per ogni frazione merceologica conferita), nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, sempre nel rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi e dei requisiti del decreto 8 aprile 2008.
  • Impianti di incenerimento, viene indicata la possibilità di autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle altre abitazioni e per garantire la possibilità di incenerire i fanghi di depurazione identificati con il CER 19 08 05.
  • Smaltimento in discarica: il Ministero, per garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani in questo contesto emergenziale, suggerisce di modificare temporaneamente l’autorizzazione per consentire il conferimento in discarica degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati purché non pericolosi, privi di possibili destinazioni alternative. Anche in questo caso il gestore dell’impianto dovrà presentare una SCIA, accompagnata da relazione tecnica che riporti l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l’idoneità dei presidi ambientali esistenti.
    Inoltre potrà essere autorizzato il conferimento di rifiuti indifferenziati prodotti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione o un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, che evitino qualsiasi fuoriuscita; b) confinamento dei rifiuti in zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo.

Nel rimandare alla circolare MATTM, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 30.03.2020
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