AssoAmbiente

Circolari

081/2020/LE-NA

In ottemperanza alla circolare del MATTM (cfr. circolare associativa n. 064) indirizzata alle Regioni e alle Province autonome, recante una serie di indicazioni per superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza COVID-19, anche le Regioni Piemonte, Puglia, Calabria e Basilicata e la Provincia autonoma di Trento, hanno emanato misure straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano i rispettivi territori regionali.

Le principali misure oggetto di deroga, seppur con le ovvie differenziazioni tra regione e regione, riguardano in particolare:

  1. la possibilità, per gli impianti di gestione dei rifiuti (ex art. 208 o Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/2006), relativamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) - di aumentare nel rispetto di specifiche percentuali, la capacità annua di stoccaggio e la capacità istantanea di stoccaggio;
  2. la possibilità di applicare le stesse disposizioni in relazione agli aumenti delle capacità di messa in riserva (R13) anche per gli impianti che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006;
  3. la possibilità di derogare, con specifiche prescrizioni, a quanto previsto dall’art 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 152/2006 sul deposito temporaneo;
  4. l’incremento della durata del deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta (CdR) nonché specifiche disposizioni sugli stessi CdR;
  5. la sospensione dei termini per l’avvio all’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di recupero, che momentaneamente non trovano collocazione presso il mercato (Regione Piemonte);
  6. la possibilità di gestione degli scarti non riciclabili da impianti di trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti pubblici di produzione CSS (Regione Puglia);
  7. la possibilità per i gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi di ricevere, per il solo periodo di validità della presente ordinanza, rifiuti derivanti dal trattamento delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata provenienti esclusivamente e direttamente dagli impianti di selezione e recupero localizzati sul territorio regionale, anche qualora i relativi codici EER non siano presenti tra quelli contenuti in autorizzazione, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche indicazioni tecniche e di comunicazioni ivi indicate. (Regione Piemonte).

Nel rinviare ai testi completi delle Ordinanze, in allegato alla presente, per maggiori dettagli, si rimane a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 17.04.2020
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