L’Albo Gestori Ambientali ha emanato il 29 giugno scorso le Circolari n. 6 e n. 7 per fornire chiarimenti, rispettivamente su l’utilizzo dei codici EER 99 ai fini dell’iscrizione all’Albo e sui provvedimenti disciplinari in risposta ad alcune richieste pervenute dalle Sezioni regionali.
In particolare si evidenzia:
Il Comitato nazionale, rinviando alla propria circolare prot. n. 661 del 19/04/2005, conferma che l'attribuzione dei codici EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale e che per la corretta classificazione dei rifiuti è fondamentale la responsabilità del produttore il quale deve attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell'introduzione all'allegato D, parte IV, del D.lgs n. 152/2006. La circolare chiarisce, altresì, la procedura che le Sezioni regionali devono seguire nell’esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari (quali il D.M. 5 febbraio 1998, il D.M. n. 161 del 12 giugno 2002 e il D.M. 08 aprile 2008 relativi, rispettivamente al recupero dei rifiuti non pericolosi, al recupero dei rifiuti pericolosi e alla gestione dei centri di raccolta) o, in via residuale, dai provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione. Le Sezioni regionali devono cioè verificare che:
Il Comitato Nazionale chiarisce che la Sezione regionale, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 del DM 120/2014 “non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti”.
Per una più puntuale disamina delle circolari dell’Albo si rinvia ai documenti allegati e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.