Pubblicato il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", cd. “decreto Natale” (G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020), in vigore dallo scorso 19 dicembre.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal DL 2 dicembre 2020, n.158 in materia di spostamenti, nell’ambito del territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (cfr. circolare associativa n. 224/2020) il nuovo decreto integra e rafforza il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus vigenti nel periodo relativo alle festività natalizie ed inizio nuovo anno.
Nell'evidenziare che dal 24 dicembre p.v. al 6 gennaio 2021 restano ferme, per quanto non disciplinato dal decreto legge in commento, le misure adottate dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (cfr. circolare associativa n. 336/2020) si evidenziano, di seguito seppur in estrema sintesi, le principali disposizioni di possibile interesse per gli associati contenute nel nuovo provvedimento:
Durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
L’art. 2 prevede invece un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in oggetto.
Nel rinviare al provvedimento in oggetto, in allegato alla presente, a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.