Sulla G.U. n. 232 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.
Per quanto riguarda gli interventi del MATTM, segnaliamo:
Il provvedimento interviene anche con alcune proroghe in materia di appalti (art. 13) e a misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’UE.
Infine vengono prorogati i termini disposti in alcuni provvedimenti legati all’emergenza COVID-19, riportati in Allegato 1 al provvedimento, relativi a: produzione mascherine (art. 15, comma 1 DL 18/2020), trattamento dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis, c1 e 6 DL 18/2020), incontri in videoconferenza (art. 73 DL 18/2020), sorveglianza sanitaria datori di lavoro (art. 83 DL 34/2020 come convertito in legge), durata Commissario straordinario Covid (art. 122, c.4 DL 18/2020), lavoro agile (art. 90 DL 34/2020 come convertito in legge), La proroga è sino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Segnaliamo che, per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti, il decreto-legge non prevede proroghe in relazione all’applicazione delle disposizioni sulla definizione di rifiuto urbano contenute negli agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinquies del D.L.vo 152/2006 (come modificato dal D.L.vo 116/2020): tali norme sono infatti applicabili, come previsto dall’art. 6, comma 5, del Dlgs 116/20, e in mancanza di eventuali proroghe future, dal 1° gennaio 2021.
Il decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2021.
Sempre in materia di proroghe, segnaliamo che la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul contenuto della quale rinviamo a specifica circolare)ha recentemente prorogato al 1° luglio 2021 l’applicazione della c.d. plastic tax introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, che aveva appunto previsto la nuova imposta sui MACSI, ovvero sul consumo dei manufatti con singolo impiego.
Come noto, l’imposta è destinata a chi produce, acquista o importa questo tipo di prodotti, e ammonta a 45 centesimi al chilo.
Le modalità di attuazione dell’imposta avrebbero dovuto essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, che non è ancora stato emanato. Anche per questo motivo, il decreto “Rilancio” aveva già rimandato una prima volta l’entrata in vigore della plastic tax al 1° gennaio 2021.
Oltre alla proroga a luglio, la Legge di Bilancio è intervenuta sulla definizione di MACSI includendo anche le preforme, prodotti ottenuti con un processo di soffiatura dallo stampaggio di PET finalizzati a diventare bottiglia o contenitore per bevande.
E’ stato inoltre ampliato il novero dei soggetti obbligati al pagamento, comprendendo anche i committenti, i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.
Inoltre:
Nel rimandare al decreto-legge, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli sulle disposizioni contenute, si rimanda a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, anche in riferimento agli interventi associativi.