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Circolari

022/2021/TO

In occasione del Telefisco 2021, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha risposto ad una serie di importanti quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore, tra cui alcuni riguardanti le modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 in materia di rifiuti urbani e TARI.

In breve, è stato chiesto (considerato in nuovo quadro normativo) se le attività industriali siano comunque tenute al pagamento della quota fissa e se le attività industriali, producendo comunque rifiuti urbani nei locali ed aree diverse da quelle destinate a lavorazioni industriali (come uffici, mense, eccetera), siano tenute a pagare anche la quota variabile con riferimento a tali superfici.

Risposta: “si ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della Tari. Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Resta impregiudicata, invece, l’applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali”.

In altri termini, le imprese industriali devono continuare a pagare la Tari sulle aree diverse da quelle di lavorazione, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs 116/2020.

Ed ancora, è stato chiesto come operano le nuove norme sulla “uscita dal servizio pubblico”, anche i fini delle nuove modalità di esclusione della quota variabile di tariffa.

Su tale punto, in sintesi, Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che per evitare il pagamento di tutta la quota variabile della TARI occorre che l’operatore economico si impegni per cinque anni a conferire a un soggetto abilitato la totalità dei rifiuti urbani prodotti da destinare al recupero. In mancanza di tale “avvio totale a recupero” dei rifiuti prodotti, si potrà solo applicare la riduzione (non esclusione) prevista dalla normativa Tari qualora sia dimostrato l’avvio al riciclo di tutto o parte dei rifiuti prodotti.

Nonostante i chiarimenti, di certo utili, rimangono alcuni profili poco chiari in quanto nell’ottica del Mef, a stretto rigore, i produttori di rifiuti simili agli urbani che recuperano anche il 90% dei rifiuti, senza riciclarli, non avrebbero diritto ad alcun abbattimento di tariffa.

Nel rimandare alla nota allegata per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 01.02.2021
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