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Circolari

059/2021/LE

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, è stato pubblicato il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 su "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (G.U. n. 62 del 13 marzo 2021), in vigore dal 13 marzo u.s..

Il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 e reca disposizioni in materia di congedi per genitori e bonus baby-sitting.

Sinteticamente, ad oggi, il nuovo quadro regolatorio prevede che:

  • da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021 nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, i cui territori sono classificati “zona gialla” si applicano le misure restrittive attualmente previste per la “zona arancione”;
  • da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile 2021 le misure restrittive previste per la “zona rossa” si applicano anche nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dall’ultimo monitoraggio disponibile. In tali territori è altresì previsto che i relativi Presidenti possano disporre l’applicazione con provvedimento motivato, di misure più restrittive, nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
  • da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021 nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (al di fuori dei minori di anni 14 non ricompresi in tale limite numerico); tale possibilità di spostamento non è invece consentita nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa”.
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in “zona bianca”, si applicano le misure previste per le “zone rosse”. Nei medesimi giorni lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, in ambito regionale, nel rispetto del limite numerico (due persone, esclusi minori di 14 anni) e della fascia oraria 5:00 - 22:00.

Il provvedimento, nel confermare l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede, in caso di violazione delle nuove misure introdotte, l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 (cfr. circolare associativa n. 058/2020).

Il provvedimento relativamente ai congedi per genitori (art. 2, commi da 1 a 5, 8 e 11) introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi così retribuiti:

  • fino al 50% per i figli sotto i 14 anni;
  • dai 14 ai 16 anni nessuna retribuzione.

In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.

Relativamente al bonus baby-sitting (art. 2, commi da 6 a 8) il provvedimento introduce fino al 30 giugno 2021 un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, dei lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari), del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Il bonus può essere utilizzato per i servizi riferiti ai figli conviventi minori di 14 anni per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena. L’articolo prevede altresì le modalità di domande e utilizzo del bonus.

Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente (v. Allegato 1).

In considerazione poi dell’evoluzione dei provvedimenti che riguardano il COVID-19, alleghiamo il documento di aggiornamento - predisposto da NOMOS - contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (in vigore e adottate in precedenza) aggiornate al 15 marzo 2021 (v. Allegato 2).

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento, rimaniamo a disposizione per informazioni.

» 15.03.2021
Documenti allegati

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