Pubblicata la Circolare n. 5 del 2 aprile 2021 dell’Albo Gestori Ambientali recante “Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120” che chiarisce che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).
La Circolare in oggetto si è resa necessaria per rispondere alle richieste di chiarimento circa l’applicazione dell’art. 9, comma 2, lettera a) del D.M. n. 120/14 che reca l’elenco delle categorie e classi di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, dirette a conoscere l’interpretazione dell’Albo sul significato di «popolazione complessivamente servita», a cui si riferiscono le classi di iscrizione della categoria 1, nello specifico caso dell’affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una sola porzione del territorio comunale.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Circolare dell’Albo, in allegato alla presente, e si resta a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.