AssoAmbiente

Circolari

078/2021/PE

Pubblicate le Linee guida della Commissione europea che forniscono un'interpretazione comune del termine "danno ambientale" come definito all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [C(2021)1860final].

Ricordiamo che la direttiva 2004/35/CE si applica anche alle “operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento”, incluso tra l'altro “la gestione di siti di discarica […] e il funzionamento di impianti d'incenerimento”.

A seguito del REFIT (Regulatory Fitness periodico per verificare l’efficacia delle norme europee) della direttiva 2004/35/CE, avviato nel 2016, era emerso che l'attuazione della direttiva era ostacolata da una significativa mancanza di applicazione uniforme dei concetti, in particolare quelli relativi al danno ambientale, termine chiave per la Commissione in quanto precisa lo scopo generale della direttiva stessa. Da qui la necessità di pubblicare le linee guida, che non solo mirano a chiarire il concetto e la portata di “danno ambientale”, definendo meglio quando gli operatori sono responsabili dei danni ambientali che causano, ma contribuiscono anche a raggiungere gli obiettivi per il piano d’azione per l’inquinamento zero.

Il concetto di “danno ambientale” presente negli orientamenti si basa sul principio “chi inquina paga” e si definisce come qualsiasi danno, diretto o indiretto, che abbia effetti negativi significativi sul raggiungimento o sul mantenimento dello stato di conservazione habitat o specie, alle acque e al terreno. Con gli orientamenti, la Commissione ha voluto rimediare alle varie interpretazioni armonizzando il concetto a livello giuridico nella sua lettura e applicazione. Inoltre, le linee guida sottolineano la portata delle considerazioni giuridiche, tecniche e scientifiche che possono entrare in gioco quando le autorità competenti valutano la importanza degli effetti negativi o altrimenti garantire l'adempimento dei doveri di prevenire effetti negativi, gestire immediatamente i fattori di danno o adottare misure correttive.

Da ultimo, vi ricordiamo (v. circolare associativa n. 033/2021 dell’11 febbraio 2021) che fino al 3 maggio p.v. sarà possibile, cliccando qui, rispondere alla consultazione pubblica aperta dalla Commissione sulla revisione della Direttiva sulla Tutela Penale dell’Ambiente (Direttiva 2008/99/CE). In proposito vi invitiamo ad inviare non più tardi del 24 aprile dell’Avv. Tosto (e-mail l.tosto@fise.org) una copia della propria risposta, per dar modo all’associazione di rispondere a sua volta alla consultazione anche sulla base dei contributi ricevuti degli associati.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle linee guida, in allegato alla presente (in inglese).

» 06.04.2021
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