AssoAmbiente

Circolari

087/2021/PE

Il Tar Sicilia, con la sentenza 22 marzo 2021 n. 873, ha annullato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ex articolo 29-sexies del D.Lgs 152/2006 a una impresa per un progetto costituito da una serie di serre per la coltivazione di micro-alghe connesse con un impianto per il recupero della frazione umida del rifiuto urbano e la produzione di biogas e di elettricità per alimentare la suddetta coltivazione agricola di micro alghe.

Durante la Conferenza di servizi ex articolo 14-ter, legge 241/1990 erano emersi dissensi di un Comune che lamentava come vi fosse sul territorio già la presenza di una discarica. Il progetto inoltre avrebbe comportato variante urbanistica da zona a verde agricolo a industriale.

Secondo i Giudici del Tar, la Regione ha mancato nel non motivare congruamente il superamento del dissenso degli Enti locali nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dando quindi conto delle ragioni del suo superamento: “l’Autorità procedente - che certamente, anche in base alla regola decisionale prevista dalla disciplina della conferenza dei servizi, non era vincolata al parere negativo di tale interlocutore istituzionale - avrebbe dovuto tuttavia farsi carico, quanto meno indicando, nella motivazione del provvedimento, le ragioni ritenute da essa prevalenti rispetto ai rilievi negativi formulati da tale Ente.

A riguardo il Tar evidenzia inoltre che “non può certamente essere sottovalutato, alla luce della disciplina contenuta nell’Ordinamento degli Enti locali, il ruolo centrale che, anche nelle scelte sull’ubicazione di impianti industriali di ogni genere, tanto più quando finalizzati al trattamento dei rifiuti, spetta indubbiamente al Comune nella sua veste di ente rappresentativo della comunità locale insediata sul territorio, preposto alla cura non solo degli interessi economici, ma, in misura, forse, addirittura superiore, di quelli urbanistici ed ambientali, aventi un impatto decisivo sulle condizioni e sulle aspettative di vita della medesima comunità territoriale”.

Nel far rinvio alla sentenza, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 14.04.2021
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