Pubblicato il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 su "Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (sulla G.U. n. 117 del 18 maggio 2021) che reca modifiche alle disposizioni vigenti in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale.
Il provvedimento, in vigore dal 18 maggio scorso, modifica il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l’applicazione delle misure emergenziali, attribuendo rilievo primario al parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva sul territorio regionale in via esclusiva oppure, unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti Covid-19. Su tali basi vengono pertanto ridefinite le zone bianca, gialla e rossa. Tale sistema di valutazione viene affiancato da un sistema con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad es. Rt, proiezioni dell’occupazione dei posti letto a 30 giorni, ecc.).
Il Decreto prevede altresì misure specifiche per le zone gialle e bianche del territorio italiano in relazione ai limiti degli orari agli spostamenti, alle attività di ristorazione, commerciali, sportive, culturali e alle certificazioni verdi Covid-19.
Per quanto riguarda gli spostamenti esso dispone che:
I richiamati divieti orari per gli spostamenti non valgono nelle zone bianche dove, con ordinanza del Ministro della Salute, per eventi di particolare rilevanza, possono essere stabiliti limiti orari anche diversi da quelli sopra esposti.
Di particolare interesse l’art. 10 del provvedimento che prevede che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020, convertito con legge n. 74/2020 (v. circolare associativa n. 103/2020). Al riguardo l’Associazione ha chiesto all’Albo Gestori Ambientali, di riattivare quanto prima lo svolgimento delle verifiche per i Responsabili tecnici, tenendo conto anche delle situazioni che hanno richiesto la surroga della funzione da parte del legale rappresentante dell’azienda interessata.
Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente.