AssoAmbiente

Circolari

125/2021/NA

Lo scorso 21 maggio EuRIC - la Federazione Europea delle Imprese del Riciclo alla quale è associata FISE UNICIRCULAR - ha incontrato la Commissione Europea, in particolare il Capo dell'Unità B.3 della DG ENV, Mattia Pellegrini, e alcuni funzionari politici, per approfondire alcune questioni legate alla revisione del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (WSR), la cui proposta è attesa per l’autunno 2021.

a)   Broadly equivalent conditions. Ricordiamo che, nell’ambito dei lavori di revisione del Regolamento 1013/06, la Commissione europea sta affrontando il problema dei requisiti che l’impianto di destino deve possedere per garantire Broadly Equivalent Conditions (BEC) - condizioni sostanzialmente equivalenti, per le esportazioni extra UE, a quelle previste dall’Europa (art. 49, comma 2, Reg. 1013/2006), con l’intenzione di rafforzarli in modo significativo (vd. anche circolare associativa n. 017 del 22.01.2021). Tale rafforzamento potrebbe avere degli impatti sull’operatività degli impianti di riciclo, pertanto EuRIC ha avviato un confronto interno finalizzato a proporre alla Commissione un sistema, condiviso dall’industria del riciclo, atto a garantire il rispetto da parte di impianti extra UE delle condizioni equivalenti di trattamento. L’ipotesi allo studio prevede la possibilità di proporre l’adozione di una certificazione, rilasciata agli impianti di destino extra UE da parte di soggetti terzi indipendenti, che tenga in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance dell’impianto di destino; in questo modo verrebbe garantita la valutazione e l’eventuale rispetto delle condizioni di trattamento dei rifiuti in questi impianti, certificando il rispetto degli standard adottati a livello europeo.

Di seguito una sintesi dei punti chiave affrontati in occasione dell’incontro con la Commissione su questo e altri temi collegati alla revisione del WSR:

  • applicazione delle BEC: le BEC si applicano solo per le esportazioni dall'UE verso paesi non UE, principalmente paesi non OCSE (tuttavia sono necessarie alcune garanzie per i paesi OCSE), mentre non riguardano le importazioni nell’UE. In tale ultimo caso infatti le strutture UE sono soggette al diritto acquisito comunitario e quindi per definizione dovrebbero avere standard sostanzialmente equivalenti. In merito è stato evidenziato che ciò potrebbe creare un mercato distorto per le materie prime importate provenienti dal riciclaggio.
  • Rifiuti in lista verde: il sistema ipotizzato per la verifica delle BEC si applicherà ai rifiuti in lista verde, in quanto i rifiuti esportati con la procedura di notifica comportano già pesanti oneri e quindi molto probabilmente non avranno requisiti aggiuntivi.
  • Inversione dell'onere della prova: in relazione al verificarsi di scandali dovuti alle massicce esportazioni verso alcuni paesi, è possibile che venga previsto che siano i Paesi terzi a notificare alla Commissione se le spedizioni sono consentite, ad esempio tramite un modello da compilare da parte degli stessi (dettagliando i flussi di rifiuti accettati, capacità dell'impianto, tecnologia disponibile ecc.) e una certificazione/verifica ad opera di un ente terzo.
  • Periodo di transizione: la Commissione ha specificato che sarà necessario un periodo di transizione per garantire che la capacità degli impianti di trattamento dell'UE possa essere sufficientemente incrementata per quando il sistema sarà istituito.
  • Certezza giuridica: EuRIC ha sottolineato che le attuali proposte mancano di dettagli e di certezza giuridica che, unita ad una limitazione della possibilità di esportare verso mercati extra UE e alla mancanza di una ottimale capacità di trattamento in territorio UE, rischiano di favorire le spedizioni illegali.
  • Specifiche del settore (come mezzo per garantire un "rifiuto" di elevato valore/qualità): è stato ipotizzato che le specifiche di settore potrebbero costituire un mezzo per garantire che le spedizioni di valore elevato possano continuare. In merito i rappresentanti della Commissione hanno obiettato che non è possibile utilizzare le specifiche tecniche/commerciali nel diritto dell'UE, ma sarebbe possibile invece utilizzare standard CEN/CENELEC.

b)   Linee Guida dei Corrispondenti n°12 su nuovi codici per rifiuti in plastica. Nel corso dell’incontro la Commissione ha informato come a breve sia attesa la nuova versione delle Linee Guida n° 12 dei Corrispondenti sull’interpretazione del WSR ed in particolare sull’interpretazione dei nuovi codici per i rifiuti in plastica. Da una prima lettura della bozza delle Linee Guida e da quanto suggerito dalla Commissione sembra ci siano state evoluzioni circa il significato da attribuire alla dicitura “almost free of contaminations” prevista nella definizione della voce B3011/EU3011:

  • i Corrispondenti hanno proposto una chiara distinzione tra spedizioni di rifiuti intra-UE e spedizioni extra-UE prevedendo una soglia differente di impurità massime accettabili: pari al 2% per le voci B3011 (spedizioni extra-UE) e al 6% per le voci EU3011 (spedizioni intra-UE);
  • è stato chiarito, accogliendo in parte i commenti che le associazioni delle imprese di gestione dei rifiuti avevano avanzato alla prima bozza di Linee Guida, che le percentuali delle eventuali impurità vengano calcolate sul peso totale del carico e non sul peso a secco;
  • è stato poi specificato che tappi ed etichette di bottiglie e flaconi non saranno considerate come impurità.

Non è ancora noto se, come nel caso della prima bozza di Linee Guida, verrà data la possibilità a tutti i soggetti interessati di avanzare commenti e osservazioni sulla nuova bozza di Linee Guida, la cui adozione definitiva è comunque prevista per il mese di settembre 2021. Le Associazioni europee di riferimento, FEAD ed EuRIC, stanno seguendo le evoluzioni di tale questione, sulla quale vi terremo aggiornati.

» 03.06.2021

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