AssoAmbiente

Circolari

199/2021/CS

La Regione Lombardia ha pubblicato il decreto n. 12584 del 23 settembre 2021 recante l’approvazione di indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter Dlgs 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuti, come modificato a seguito delle disposizioni del Decreto Legge n. 77/2021 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 108/2021 (v. circolare associativa n. 168/2021). Come noto, con tale ultima modifica è stato introdotto il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’ARPA competente per il rilascio di autorizzazioni End of Waste (EoW) per le quali mancano criteri specifici a livello nazionale o europeo.

Il decreto della Regione è composto da due allegati:

  • Allegato A “Indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con Decreto Legge 77/2021 e Legge di conversione n. 108”;
  • Allegato B “Modello di dichiarazione di conformità”.

L’allegato A chiarisce che il parere di ARPA non è richiesto per quelle autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 5 febbraio ‘98 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti, nonché, in questi stessi casi, anche ove venga richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile, dal momento che il D.Lgs. n. 152/2006, nella definizione degli aspetti trattati da ARPA, non prevede una valutazione circa le quantità.

Per quanto riguarda le procedure autorizzative in semplificata e AUA, queste, non prevedendo la fattispecie dell’EoW caso per caso, non necessitano del parere di ARPA.

L’Allegato riporta inoltre una tabella dove sono riepilogate le possibili casistiche di EoW, con l’indicazione o meno della necessità del parere di ARPA. La tabella evidenzia che il parere delle ARPA è sostituito dal rispetto dei criteri contenuti delle Linee guida regionali per quegli EoW caso per caso rilasciati secondo quanto previsto nelle medesime Linee guida.

Tale parere dovrà essere pertanto reso esclusivamente per i restanti EoW caso per caso. Si presentano due casi diversi:

  1. per le procedure ordinarie o sperimentali (artt. 208 e 211 del D.L n. 152/2006) - l’Autorità Competente invia richiesta scritta di parere ad ARPA;
  2. per le procedure AIA - l’Autorità Competente valuta se il parere EoW di ARPA è applicabile e, in caso positivo, ne avanza richiesta nella comunicazione di avvio del procedimento. Il parere di ARPA sull’EoW sarà rilasciato con riferimento alla documentazione presentata dal richiedente per consentire all’Autorità competente di redigere l’allegato tecnico per la Conferenza.

Viene infine chiarito che il parere di ARPA sarà rilasciato secondo i tempi disciplinati dai regolamenti interni, fatta salva la necessità di consentire all’Autorità competente il rispetto dei tempi procedimentali di legge per il rilascio dell’autorizzazione e le procedure previste per le modifiche e varianti.

L’allegato B contiene la dichiarazione di conformità prevista alla lettera e), comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 dove andranno indicati gli estremi del dichiarante e una serie di informazioni relativa al materiale per cui si richiede autorizzazione (nome, quantitativi, tipologia di utilizzo e conformità al processo di trattamento e alle specifiche indicate).

Nel rimandare ad eventuali ulteriori comunicazioni per ogni ulteriore sviluppo in materia, rimandiamo al testo del decreto e relativi allegati, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

Segnaliamo infine che Regione Lombardia con la DGR 13 settembre 2021 n. XI/5224 “Approvazione delle linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico” ha evidenziato la criticità operativa dello standard EN 12457-2 “Lisciviazione – Prova di conformità a singolo, con un rapporto liquidi/solido di 1° L/kg, per la lisciviazione dei rifiuti granulari e di fanghi con particelle di dimensioni minori di 4 mm” che, in relazione alla mancanza di indicazioni adeguate per quanto riguarda la preparazione del campione e la relativa riduzione granulometrica e gestione frazione “fine”, porta ad una “inevitabile variabilità dei risultati analitici”. Tali elementi risultano determinanti soprattutto se lo standard viene applicato a materiali duri e non duttili (come le scorie nere da acciaieria): a riguardo nelle schede analitiche per l’utilizzo delle scorie nere da acciaieria viene esplicitata l’esclusione della verifica con test di cessione o altre analisi per la verifica dei requisiti standard di tutela della salute e dell’ambiente “in quanto si tratta di utilizzo legato, nel quale è il conglomerato monolitico a essere in contatto diretto con l’acqua, e non le singole componenti separatamente (lapidea e collante)”.

» 06.10.2021
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