Come ormai noto, stante il notevole risalto dato all’argomento da parte degli organi di informazione, è in vigore dall’8 gennaio scorso il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante, per quanto di interesse specifico in questa sede, ulteriori novità in merito all’obbligo vaccinale anti-COVID-19 ed ai conseguenti adempimenti nell’ambito del lavoro subordinato privato.
Ancora una volta, la tecnica legislativa utilizzata è stata oggetto di critiche a causa della scarsa chiarezza del testo, che va a integrare e sovrapporsi a precedenti disposizioni normative già oggetto di diverse modifiche in pochi mesi.
L’articolo 1 del decreto introduce infatti un nuovo articolo 4-quater all’interno del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, il provvedimento con cui è stato inizialmente disposto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e simili (e poi, con successivi interventi legislativi, per il personale della scuola, comparto difesa, sicurezza pubblica etc.).
Detto articolo 4-quater estende l’obbligo di vaccinazione antiCOVID-19 a tutti i cittadini italiani o di altri Stati UE, nonché ai cittadini non UE soggiornanti che abbiano compiuto 50 anni, o che li compiano entro il prossimo 15 giugno.
Sono naturalmente fatti salvi i casi in cui la vaccinazione possa costituire un pericolo per la salute, purchè opportunamente certificati, tali da giustificare l’omissione o il differimento della vaccinazione.
Conseguentemente a tale obbligo vaccinale, il decreto n. 1/2022 prevede inoltre l’estensione, a partire dal 15 febbraio p.v., dell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro (nuovo articolo 4-quinquies del dl n. 44/21 convertito in legge n. 76/21), che comprovi esclusivamente l’avvenuta vaccinazione ovvero in alternativa la guarigione dalla malattia.
Restano ferme, fino al 15 giugno 2022, le competenze e le modalità dei controlli a carico dei datori di lavoro come da precedenti disposizioni, nonché le conseguenze retributive e sanzionatorie a carico dei lavoratori privi della certificazione verde “aggiornata”.
Sempre fino al prossimo 15 giugno è consentito a tutte le imprese, non più solo a quelle con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (a causa del mancato possesso della Certificazione verde), di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022.
Per quanto concerne i soggetti, in possesso come detto di idonea certificazione, per i quali la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro è tenuto all’adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.