La Commissione europea ha presentato ieri un atto delegato complementare "Clima" della tassonomia, che include nella “classificazione verde” europea, a determinate condizioni, alcune attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Nonostante l’opposizione di alcuni Paesi, il Collegio dei Commissari Ue ha raggiunto un accordo politico sul testo, che sarà formalmente adottato non appena sarà stato tradotto in tutte le lingue dell'UE.
La tassonomia dell’Ue come noto mira a guidare gli investimenti privati verso le attività necessarie per raggiungere la neutralità climatica. Essa non determina se una data tecnologia rientrerà o meno nel mix energetico degli Stati membri, ma ha lo scopo di presentare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione in vista degli obiettivi climatici.
Secondo la Commissione, tenuto conto dei pareri scientifici e dello stato attuale della tecnologia (in particolare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e la piattaforma sulla Finanza sostenibile – che tuttavia era contraria all’inclusione di gas e nucleare), perché l'UE possa raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 servono ingenti investimenti privati, e le attività selezionate nel settore del gas e del nucleare ci consentiranno di abbandonare più rapidamente attività più inquinanti, come la produzione di carbone, a favore delle fonti rinnovabili di energia, che saranno la base principale di un futuro a impatto climatico zero.
In particolare, l'atto delegato complementare "Clima":
- introduce nella tassonomia UE altre attività economiche del settore energetico. Il testo stabilisce condizioni chiare e rigorose, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia, alle quali è possibile aggiungere, come attività transitorie, alcune attività nucleari e del gas a quelle già presenti nel primo atto delegato sulla mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, applicabile dal 1º gennaio 2022. Queste le condizioni rigorose: per le attività sia gasiere che nucleari, esse devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica; per le attività nucleari, che rispondano ai requisiti di sicurezza nucleare e ambientale; e per quelle gasiere, che contribuiscano alla transizione dal carbone alle rinnovabili. Vi sono poi ulteriori condizioni specifiche che si applicano a tutte queste attività e sono dettagliate nell'atto delegato complementare;
- introduce obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attività nei settori del gas e del nucleare. Per garantire la trasparenza, la Commissione ha modificato l'atto delegato "Informativa" della tassonomia, in modo che gli investitori possano individuare le opportunità di investimento che includono attività gasiere o nucleari e compiere scelte informate.
Ogni attività relativa al gas deve soddisfare specifiche soglie per le emissioni. È importante sottolineare che l'uso del gas dovrebbe fungere da sostituto degli impianti che funzionano con combustibili fossili solidi e liquidi più inquinanti (es. carbone). Per quanto riguarda le attività di cogenerazione di calore ed energia elettrica e di riscaldamento/raffrescamento, per ogni nuovo impianto a gas naturale da realizzare è necessario rimuovere un impianto a carbone di pari capacità per il rispetto dei criteri di screening tecnico. Per quanto riguarda la produzione di energia, la capacità dell'impianto a gas non può superare di oltre il 15% la capacità dell'impianto a carbone. Le strutture devono integrare una rapida conversione verso le rinnovabili con un chiaro impegno per un passaggio completo alle rinnovabili entro il 2035.
Una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, l’atto delegato complementare sarà formalmente trasmesso ai Parlamento al Consiglio europei che avranno 4 mesi per esaminare il documento e per approvarlo o opporsi. Entrambe le istituzioni possono richiedere altri due mesi di tempo per un controllo. Il Consiglio avrà il diritto di opporsi a maggioranza qualificata rafforzata, il che significa che almeno il 72% degli Stati membri (ovvero almeno 20 Stati membri) che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell’Ue devono opporsi all’atto delegato. Il Parlamento europeo può opporsi a maggioranza dei suoi membri che votano contro in plenaria (cioè almeno 353 deputati). Trascorso il periodo di esame e se nessuno dei colegislatori si oppone, l’atto delegato complementare entrerà in vigore e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2023.