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Circolari

095/2022/CS

Il MiTE, lo scorso 14 marzo 2022, ha notificato alla Commissione europea lo schema di Decreto sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, definito ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Tale procedura di notifica è stata effettuata nel rispetto della direttiva 2015/1535/Ue che obbliga gli Stati a notificare alla Commissione gli schemi di quei provvedimenti che possono creare ostacoli al mercato dell'Unione. Lo schema di DM, secondo i tempi previsti dalla cosiddetta procedura di stand still, rimarrà aperto ad eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli stati membri fino al 15 giugno 2022. Decorso tale termine e in assenza di obiezioni, fatto salvo l’espletamento degli ulteriori passaggi interni, il provvedimento potrà essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di DM reca i criteri specifici (allegato 1) nel rispetto dei quali i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il DM, in linea con gli altri decreti EoW nazionali, chiarisce poi gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati riciclati oltre a prevedere la dichiarazione di conformità per i lotti prodotti (allegato 3), le modalità di detenzione dei campioni relativi ad ogni lotto e la necessità del possesso di una certificazione di qualità ISO 9001 (infine specifica che gli impianti in possesso di certificazione ISO 14001 sono esentati dalla conservazione del campione).

Infine il DM chiarisce che per l'adeguamento ai criteri individuati dal regolamento, il produttore, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, presenta all'Autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ordinaria o dell'AIA. Per le procedure semplificate restano fissati i limiti quantitativi previsti dal Dm 5 febbraio 1998 all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

L’allegato 1 definisce i rifiuti ammissibili, tra cui i rifiuti inerti generati dalle attività di C&D (capitolo 17 elenco EER) e altri rifiuti inerti di origine minerale (diversi da quelli di cui al capitolo 17), indica le verifiche da svolgere sui rifiuti in ingresso, descrive il processo di lavorazione minimo e le modalità di deposito presso il produttore, elenca i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato (indicando i controlli da svolgere e i limiti su vari parametri e specificando come condurre il test di cessione e i relativi limiti per i parametri stabiliti), infine riporta le norme tecniche di riferimento per l’attribuzione della marcatura CE all’aggregato recuperato.

L’allegato 2 elenca invece i possibili impieghi degli aggregati recuperati indicando per ognuno di essi il riferimento tecnico relativo alla conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni e alla idoneità tecnica.

Segnaliamo infine che la nostra associata ANPAR (associazione nazionale produttori aggregati riciclati), che ha seguito dal punto di vista tecnico l’iter di formazione del regolamento nelle sue varie fasi, sta valutando di organizzare un momento di approfondimento interno sui contenuti dello schema. Ci riserviamo pertanto di tenervi informati al riguardo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dello schema di DM notificato alla Commissione che trasmettiamo in allegato.

» 16.03.2022
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