La Sentenza del Consiglio di Stato n. 2060 del 22 marzo 2022 ha stabilito che l'appalto per la pulitura della spiaggia dai rifiuti abbandonati con conferimento ai punti di raccolta a bordo arenile non richiede l'iscrizione all'Albo gestori ambientali per attività di trasporto.
Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'affidamento diretto da parte di un Comune della gestione e manutenzione dei litorali di libera fruizione.
Nel merito si evidenzia che il disciplinare di gara richiedeva genericamente l'iscrizione all'Albo gestori ambientali e, pertanto, un concorrente alla gara ha contestato l'aggiudicazione poiché l'impresa vincitrice non era iscritta all'Albo gestori ambientali in Categoria "1 Sottocategoria "D7" necessaria per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
I rilievi del ricorrente non sono però stati accolti dal Consiglio di Stato in quanto “l'attività dell'appaltatore consiste nella pulitura della spiaggia e nello spostamento dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia che, previa differenziazione, devono essere collocati negli appositi punti di raccolta disposti ai margini della spiaggia all'interno dell'area demaniale. Non deve, pertanto, essere svolta alcuna attività di trasporto in quanto trattasi di movimentazione all'interno di un ambito definito, con le stesse modalità con cui il servizio è svolto dai concessionari di tratti del litorale che devono garantire la pulizia del tratto di arenile in concessione e che, diversamente dal Comune, organizzano il servizio in proprio conferendo i rifiuti raccolti nei punti indicati dal gestore del servizio sui rifiuti solidi urbani che poi si occupa del “ben distinto conferimento dei medesimi in eco-centro e discarica”.
Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato.