Con Circolare n. 3 del 13 aprile 2022 è stata definita dall’Albo Gestori la “Procedura da adottare in caso di ammissione ad amministrazione giudiziaria o a controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis D.lgs. 159/2011 di impresa iscritta all’Albo” al fine di uniformare i comportamenti delle Sezioni regionali/provinciali.
La procedura che la sezione regionale dell’Albo è tenuto ad adottare, nell’ipotesi di ammissione delle imprese iscritte all’Albo alle misure di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria e del Controllo giudiziario, di cui rispettivamente agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 159/2011, distingue due differenti situazioni:
1) Ammissione dell’impresa alle misure di cui trattasi in tempo anteriore alla chiusura del procedimento disciplinare per la cancellazione dell’iscrizione durante la quale laSezione dovrà sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione. Poi:
2) Ammissione dell’impresa a una delle misure di cui trattasi, in tempo successivo alla chiusura del procedimento disciplinare avvenuta con la cancellazione dell’impresa dall’Albo che comporta una modifica della situazione che aveva condotto alla cancellazione. In tal caso la Sezione, previa richiesta e acquisizione della autocertificazione dell’impresa attestante la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle polizze fideiussorie, ripristinerà l’iscrizione per il periodo residuale di durata della stessa, non comprendendo nel computo della durata residua il periodo della cancellazione.
Resta fermo che in pendenza delle procedure di amministrazione giudiziaria o di controllo giudiziario il procedimento disciplinare rimarrà sospeso e sarà riattivato al termine delle procedure stesse con archiviazione in caso di esito positivo della misura di prevenzione, cancellazione in caso di suo esito negativo.
Nel rimandare al testo della Circolare Albo, in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio, si resta a disposizione per informazioni e aggiornamenti in materia.