Il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida 41/2022 (disponibili qui) che, integrando le precedenti Linee Guida in materia, approfondiscono le competenze che l'ISPRA e le ARPA esercitano al fine del rilascio delle autorizzazioni End of Waste, concesse “caso per caso” dalle Regioni o dalle Province, in base all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Tale documento, approvato dal Consiglio nazionale SNPA con delibera 23 febbraio 2022 n. 156, costituisce una revisione delle Linee Guida 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste e si pone l’obiettivo di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema sul territorio nazionale. La revisione, annunciata già nelle Linee Guida del 2020, tiene conto delle novità apportate con il DL 77/2021 (cd. "Semplificazioni") che, modificando il D.Lgs. 152/2006, ha introdotto nell'iter autorizzativo un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA/ARPA competente abrogando le previsioni relative alla necessità di una valutazione degli esiti dell'attività di controllo da parte del MiTE.
Tali modifiche sono state quindi implementate nelle presenti Linee Guida che chiariscono anche che il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA/ARPA non è previsto ove siano stati emanati regolamenti comunitari o decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto. Nel caso l’autorizzazione debba essere concessa nell’ambito di rilascio di una AIA il parere rimane sempre in capo ad ISPRA.
La linea guida ricorda come nella predisposizione del parere vincolante è necessario tenere in considerazione, oltre alla sussistenza delle condizioni di cui comma 1 dell’art. 184-ter, anche dei criteri dettagliati sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (vedi capitolo 4). Tali criteri sono:
Queste Linee Guida, come le precedenti, forniscono anche una sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttoria per il parere tecnico e gli elementi minimi da includervi. Inoltre, chiariscono che il parere di ISPRA/ARPA valuta esclusivamente gli aspetti ambientali e non quelli sulla salute derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto End of Waste prodotto.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle Linee Guida, in allegato alla presente.