AssoAmbiente

Circolari

2022/146/SAEC-NOT-FIN/TO

È stato pubblicato il decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (GU n.114 del 17.05.2022). Il decreto, in vigore dal 18 maggio 2022, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi.

In particolare il provvedimento introduce:

  • misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  • misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  • misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  • misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  • misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.
     

Tra le misure previste si segnalano in particolare:

  • rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas. Vengono potenziati diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale (articolo 2). Le novità in particolare riguardano:
    • il credito di imposta per le imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n. 21/2022. Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW;
    • il credito di imposta per le imprese non gasivore di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
    • il credito di imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). Il credito di imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (alle stesse condizioni di quanto riconosciuti per le imprese non gasivore).
  • credito d’imposta per gli autotrasportatori. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise. Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.
  • semplificazioni per l’installazione degli impianti da rinnovabili. Dopo l’intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili. In particolare:
    • viene allargato il novero delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022);
    • vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee;
    • viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a VIA statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (articolo 7).
  • gestione dei rifiuti a Roma. Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l’emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione anche dell’evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme ad hoc riguardanti altri profili di intervento. La disposizione (art. 13) intende consentire al Commissario straordinario, individuato dal Governo (Roberto Gualtieri) l’esercizio di una serie di competenze che il decreto legislativo n. 152 del 2006 assegna alla Regione, con riguardo al ciclo dei rifiuti.
  • garanzie Sace in Temporary Framework. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale (articolo 15). L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.
  • garanzia Sace a condizioni di mercato. Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17). Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma. La copertura è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.
  • contributi a fondo perduto. Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18). Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
  • caro materiali. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, all’articolo 26 vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare. Viene poi previsto che le Regioni, in deroga alle norme che prevedono l’aggiornamento annuale dei prezzari, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, provvederanno ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore.
  • adeguamento termini di Approvazione TARI. L’art. 43 consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc. Se non ci fosse detta disposizione, nel 2022, ad esempio, i comuni non potrebbero adottare gli atti in questione entro il nuovo termine di approvazione del bilancio, fissato al 31 maggio dal comma 5-sexiesdecies del D. L. n. 228 del 2021 in cui la disposizione in commento si inserisce.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera e assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze (AC. 3614) per la conversione in legge.

Nel rinviare al testo del Decreto (v. Allegato 1) e ad una nota di sintesi del provvedimento (v. Allegato 2), per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 18.05.2022
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