AssoAmbiente

Circolari

2022/163/EC-NOT/PE

È stato ripubblicato sulla G.U. n. 128 del 3 giugno 2022 il testo coordinato (con note) della conversione in legge del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” operata dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.

Nel fare seguito a quanto già anticipato con la precedente comunicazione (v. circolare 2022/150/MI) segnaliamo che il provvedimento, oltre a confermare la disposizione, all’art. 30, che inserisce i rottami ferrosi tra le "materie prime critiche" la cui esportazione è soggetta all’obbligo di notifica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri, interviene anche sul tema energetico: riduzione delle accise su benzina, gasolio e Gpl (art. 1) e di accisa e Iva sul metano auto (art. 1-bis), bonus sociali per elettricità e gas (art. 6), credito d'imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (artt. 3, 4 e 5), semplificazioni in materia di impianti da fonti rinnovabili (art. 7-quinquies), contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37).

In particolare con la conversione in legge è stato introdotto un nuovo articolo 5-bis recante Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas in base al quale:

  • per gli impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas “mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale”;
  • tale possibilità riguarda “tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas” con riferimento all’assetto in esercizio al 21 maggio 2022, anche nel caso in cui essi accedano a regimi di incentivazione (“comunque denominati”), alle seguenti condizioni: 
  1. la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
  2. l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
  3. l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti del 20% può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

In allegato il testo del DL 21/2022 coordinato con la Legge 51/2022 di conversione.

» 06.06.2022
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