AssoAmbiente

Circolari

2022/171/SA-GIU/LE

Con Sentenza n. 43/2021 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che “il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata posta da un Giudice della Repubblica ceca nell’ambito di una controversia in merito alla vicenda di una modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ex direttiva 2010/75/Ue consistente nel differimento del periodo di messa in discarica accordato a una società.

Per i Giudici europei tale prolungamento non ha modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti, né il funzionamento o le sue caratteristiche. Pertanto, non essendo intervenute modifiche nei parametri autorizzati, il prolungamento di durata di messa in discarica non può essere inquadrato come "modifica sostanziale" ai sensi dell'articolo 3, comma 9, direttiva 2010/75/Ue (recepito con l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), Dlgs 152/2006), tale da richiedere una nuova autorizzazione integrata ambientale come previsto dall'articolo 29-octies, Dlgs 152/2006.

Per quanti interessati a maggiori approfondimenti rinviamo alla Sentenza disponibile qui.

» 14.06.2022

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