Con risposta n. 14156 del 28 gennaio scorso il MASE ha risposto ad interpello promosso dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (ANTA) che ha richiesto alcuni chiarimenti circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali.
In merito al quadro normativo applicabile il Ministero con riferimento all’art. 185, comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 152/2006, evidenzia innanzitutto che non rientrano nel campo di applicazione della normativasui rifiuti “i materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali ad esempio gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Con riferimento all’art. 182, comma 6-bis dello stesso D.lgs. n. 152/2006 il Ministero ricorda che:
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa, specifica il Ministero, l'abbruciamento del materiale vegetale si configura come attività di smaltimento rifiuti che, se è effettuato senza autorizzazione, comporta l’applicazione dell'articolo 256 “Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” del Dlgs 152/2006.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.