AssoAmbiente

Circolari

2022/178/SA-GIU/TO

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4831 del 14 giugno 2022, ha statuito che l'impresa partecipante a un appalto per il servizio rifiuti deve dichiarare un precedente provvedimento di esclusione subito in altre procedure, senza che vi sia però un effetto di esclusione automatica dalla gara. 

La pronuncia è ad esito di una gara di appalto per l’affidamento da parte di un Comune della Sardegna con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di igiene urbana e complementari.

I giudici ricordano che l’onere del partecipante alla gara d’appalto di comunicare alla stazione appaltante il provvedimento di esclusione da precedenti gare per motivi che facciano dubitare della sua integrità e affidabilità poggia sull'articolo 80, comma 5 del Codice degli Appalti; di conseguenza il Comune appaltante deve valutare nuovamente l'episodio causa di esclusione e decidere se ammettere il concorrente o affermare nuovamente la rilevanza espulsiva della condotta. 

Secondo la pronuncia ogni provvedimento di esclusione si genera e si consuma all’interno della procedura di gara per il quale è stato adottato, salvi appunto gli oneri di comunicazione a carico del partecipante alla gara, pertanto non si verifica alcun effetto espulsivo automatico dalla nuova procedura di gara cui l’impresa abbia richiesto di partecipare.

La stazione appaltante che procede all’ammissione alla gara di un’impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per “fatti concludenti”, ossia con la stessa ammissione alla gara dell'impresa. 

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 22.06.2022
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