Il Ministero della transizione ecologica il 26 maggio scorso con prot. n. 65963 ha risposto ad un interpello promosso dall’Associazione Amici della Terra finalizzato a conoscere:
In relazione al primo punto dell’Interpello il MiTE ha chiarito che “al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi - preesistenti - è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti [comprese le cd. ordinanze tariffarie] continuano ad essere validi e a produrre effetti”.
Sulla seconda domanda oggetto dell’Interpello il MiTE ha specificato che il certificato di esenzione dagli obblighi previsti dal D.lgs. n. 197/2021, articoli 6, 7 (comma 1) e 8 (notifica anticipata dei rifiuti, conferimento rifiuti e tariffe) è rilasciato dall'Autorità di sistema portuale competente in cui è situato il porto all'uopo preposto mentre rimane nella competenza delle Autorità marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.
Si ricorda che il D.lgs. n. 197/2021 (di recepimento della direttiva 2019/883/UE) ha dettato dal 15 dicembre 2021 nuove regole sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, comprese quelle sull'approvazione dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali da elaborare secondo le nuove disposizioni (per approfondimenti si rinvia alla circolare associativa n. 299/2021).
Per maggiori approfondimenti relativamente all’interpello di cui all’oggetto si rinvia ai seguenti link: quesito_interpello_rifiuti_navali.pdf (mite.gov.it) e riscontro_interpello_rifiuti_navali.pdf (mite.gov.it).