L'Amministrazione che nega l'autorizzazione ex articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ad un impianto di trattamento rifiuti deve esplicitare in modo puntuale le motivazioni determinanti per il diniego.
Con tale principio si è espresso il Tar Lazio nella sentenza 23 giugno 2022, n. 8560 per l’annullamento di una determinazione della regione Lazio di conclusione negativa su un procedimento di autorizzazione unica ex articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo ad un progetto di impianto di gestione veicoli fuori uso ex D.Lgs. n. 209/2003.
Secondo i Giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la determinazione negativa adottata in Conferenza di servizi “pur esponendo in modo analitico le posizioni espresse dalle singole Amministrazioni, non si cura di esprimere una valutazione, globale e sintetica, sulle posizioni prevalenti, né di valutare se e quali posizioni di segno negativo fossero ostative ad assentire la richiesta di autorizzazione ex art.208 D.Lgs. n.152/06”.
A questo si aggiunge che, nel caso di specie, alcune Amministrazioni avevano rilevato la necessità di avere ulteriori acquisizioni istruttorie, una richiesta che poteva eventualmente essere soddisfatta, se del caso, aprendo un dialogo con le altre Amministrazioni o con lo stesso proponente, in virtù del principio di leale collaborazione. Una tale carenza motivazionale rende illegittimo il diniego espresso dall'Amministrazione che dovrà quindi riattivare il procedimento autorizzatorio.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza, riportata in allegato.